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Bonus facciate 2022: cosa devo indicare nel bonifico?

La legge di bilancio 2022 ha confermato anche per l'anno di imposta 2022 il cd. Bonus facciate, la detrazione spettante per le spese documentate, relative agli interventi, 

  • ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, 
  • finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Attenzione va però prestata al fatto che per l'anno 2022 la percentuale di detraibilità è stata ridotta dal 90% al 60%.

Ma cosa è necessario indicare nel bonifico per usufruirne? Vediamo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate

Bonus facciate 2022: cosa devo indicare nel bonifico?

Per usufruire del bonus facciate le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche online) dal quale risulti:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione, 
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), indicando come causale, se possibile, vanno indicati anche gli estremi della legge n. 160 del 2019.

Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%. L’agevolazione può comunque essere riconosciuta nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi sopra indicati (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi del cosiddetto “ecobonus” o della detrazione per interventi di recupero edilizio), e a condizione che non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.