Riforma dello Sport

Impianti sportivi: le nuove norme per la costruzione e ristrutturazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.03.2021 n. 67, il Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 38 , in attuazione dell’articolo 7 della Legge delega 86/2019, per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Scarica il testo del  Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 38

Il decreto in oggetto riordina e riforma la legislazione vigente, innovando il procedimento amministrativo che consente la costruzione e l'ammodernamento degli impianti:

  • riducendo anzitutto i termini previsti per le diverse fasi
  • semplificando le modalità di svolgimento delle conferenze di servizi, consentendo anche alle associazioni e società sportive professionistiche utilizzatrici dell'impianto di presentare la proposta di riqualificazione.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Iter da seguire per la presentazione del progetto (breve sintesi)

In particolare, l’articolo 4 recando misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, innovando così la disciplina prevista dall'art. 1, co. 304 e 305, della L. 147/2013 e dall'art. 62 del D.L. 50/2017 (L.96/2017), stabilisce:

  • al comma 1, che il soggetto che intende realizzare l’intervento debba presentare al Comune, eventualmente d’intesa con una o più associazioni o società sportive che utilizzano l'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali (la normativa vigente utilizza invece il termine "studio di fattibilità"), a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato da un piano economico-finanziario, che individui, tra le diverse soluzioni, quella con il miglior rapporto costi benefici per la collettività. L’intervento deve essere volto a favorire l’ammodernamento dell’impianto o la costruzione di nuovi impianti sportivi avendo particolare riguardo ai profili della sicurezza degli impianti per i fruitori e gli spettatori, e dovrà prevedere, altresì, una riqualificazione delle infrastrutture sportive che non siano più adeguate alle esigenze funzionali.
  • in base a quanto previsto dal comma 2, che il documento di fattibilità delle alternative progettuali, al fine di favorire il raggiungimento di un complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, potrà prevedere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto, esclusa la realizzazione, tra tali complessi immobiliari, di immobili destinati all’edilizia residenziale.
    Non è più prevista la possibilità di realizzare, per impianti superiori a 5.000 posti, alloggi di servizio per atleti e dipendenti dell'associazione o della società sportiva utilizzatrice, nel limite del 20% della superficie utile.
    Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area.
  • al comma 3, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, che il documento di fattibilità possa prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata (150 metri nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti), l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate adaltri soggetti all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneridi indennizzo a carico dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o societa' sportiva.

Su istanza dell’interessato, il Comune, previa conferenza di servizi preliminare dichiari, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del documento di fattibilità, il pubblico interesse della proposta indicando le condizioni per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Rispetto all'art. 1, co. 304, della L. 147/2013, tale termine risulta ridotto di 30 giorni.

Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata daldocumento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sinda cometropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune puo' chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticita' della proposta.

Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto.

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