Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

Credito d’imposta formazione 4.0 per il 2018 e 2019 è fruibile solo con deposito accordo

Con Risposta a interpello n 343 del 13 maggio 2021 si affronta il tema del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0.

In particolare, l'agenzia ha chiarito che per poter beneficiare del credito d'imposta per investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0, è necessario il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale, sia per il periodo d'imposta 2018 che per il periodo d'imposta 2019.

Si sottolinea che la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2020 è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

La società istante dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione o  "credito d'imposta formazione 4.0" previsto dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

L'istante, è a conoscenza del fatto che le attività di formazione sono ammissibili al beneficio fiscale a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. 

Essa però avendo tardivamente depositato l'accordo per le attività di formazione degli anni 2018 e 2019 chiede di poter fruire del beneficio fiscale ad avvenuto deposito, in via telematica, dell'accordo collettivo territoriale contenente lo svolgimento dell'attività di formazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi 2020 , in ragione della modifica normativa che non rende più obbligatorio il deposito di cui si tratta.

L'agenzia ricorda che la disciplina originaria del credito d'imposta in esame richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. 

Al riguardo, al punto 1) della circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato precisato che «quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018».

Come chiarito con la risposta n. 79 del 20 marzo 2019, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d'imposta 2018 e sia in relazione al periodo d'imposta 2019 "una condizione di ammissibilità al beneficio". 

Il comma 215 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ha introdotto una modifica che si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020, pertanto, nel caso di specie, non avendo la società istante provveduto al deposito del citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina.

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