Oneri deducibili e Detraibili

Credito immobili uso non abitativo e affitto d’azienda: l’utilizzo nella cessione

Con Risposta a interpello n 797 del 1 dicembre avente ad oggetto "…articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – cessione del credito d'imposta ex articoli 28 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 – utilizzo in compensazione

le Entrate specificano che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 250739 del 1° luglio 2020, è stato chiarito che «Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti». 

Ne deriva che l'istante, appresa l'impossibilità di fruire interamente del credito acquistato (a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 18 giugno 2020) avrebbe potuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, in ragione dell'impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi.

Per quanto sopra chiarito, la soluzione prospettata dall'istante, ossia quella di «presentare un modello F24 con saldo zero, (con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate), versando la sanzione per la sua tardiva presentazione con il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del Dlgs. n. 471/1997» non sia condivisibile.

L'istante, in data 14 ottobre 2020, ha acquistato da una società, appartenente a gruppo, il credito di imposta previsto all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). 

Detta misura agevolativa, per espressa disposizione di legge, sconta il limite previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche (di seguito, Quadro). 

Con la modifica del 28 gennaio 2021 è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo, identificato nella sua accezione di singola unità economica dalla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2020.

Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 la predetta modifica del Quadro è stata recepita al livello interno con riferimento ad una serie di misure, tra le quale vi è il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all'articolo 28 del decreto- legge n. 34 del 2020. 

L'istante, che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 18 giugno 2020 si è limitata a compensare solo una parte del credito acquistato, ritenendo, in caso contrario, di eccedere la soglia di 800.000 euro prevista per il gruppo a seguito dell'innalzamento della soglia, chiede di poter compensare nell'anno 2021 l'ammontare del credito non fruito.

Le Entrate chiariscono che non è possibile per i motivi suddetti e ricordano che il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta «commisurato all'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo». 

Detto credito è: utilizzabile «nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni».