Contenzioso Tributario

Giudici tributari: i casi di esonero con perdita del diritto al compenso fisso

Pubblicato in GU n 160 del 6 luglio 2021 la Delibera n 739/2021 di modifica dell'art 15 del Regolamento  per  il   procedimento  disciplinare  nei confronti dei componenti delle  commissioni   tributarie  regionali  e provinciali.

L'art 15 è sostituito e contine le seguenti disposizioni:
il giudice tributario nei confronti del quale è disposto  il giudizio per i seguenti delitti:

  • peculato
  • peculato   mediante    profitto    dell'errore    altrui
  • malversazione  ai  danni   dello  Stato
  • concussione
  • corruzione per l'esercizio della funzione
  • corruzione  per  un atto contrario ai doveri   d'ufficio
  • corruzione   in  atti giudiziari
  • induzione  indebita   a  dare  o   promettere utilità
  • corruzione   di  persona  incaricata    di   pubblico servizio del  codice   penale,  

è esonerato   dalle  funzioni,  con perdita del diritto al compenso fisso.
Inoltre si prevede che al giudice tributario interessato dall'esonero è tempestivamente data comunicazione dell'avvio del procedimento, prima della adozione dello stesso, con assegnazione di un termine di giorni dieci per il deposito di memoria difensiva.
Il provvedimento di esonero temporaneo conserva  efficacia, se non revocato, per un periodo di tempo non superiore a 5 anni 

Decorso  tale  termine  l'esonero  è dichiarato inefficace con provvedimento del Consiglio di presidenza

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