Redditi Diversi

Start-up e PMI innovative: in arrivo una doppia agevolazione fiscale sui capital gain

L’articolo 12 del cosiddetto decreto Sostegni-bis, strutturato in quattro commi, ed ancora in bozza, prevede un doppio incentivo fiscale per chi investe in Start-up innovative e in PMI innovative, con l’evidente obiettivo di stimolare gli investimenti in questo tipo di società.

Le due agevolazioni fiscali, di natura transitoria, prevista per il periodo che va dal 2021 al 2025, interessano le persone fisiche, fuori dall’esercizio dell’attività di impresa, che vogliano acquisire partecipazioni in Start-up innovative e in PMI innovative.

L’agevolazione fiscale probabilmente più interessante consiste nell’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze realizzate da una persona fisica che cede una o più partecipazioni in società acquisite attraverso la sottoscrizione del capitale sociale, nel caso in cui tali plusvalenze vengano reinvestite in Start-up innovative e PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dal loro realizzo. Il beneficio fiscale riguarda sia partecipazioni qualificate che non qualificate, e, dato che l’oggetto del beneficio sono le plusvalenze effettivamente realizzate, i conferimenti dovranno avvenire in denaro.

La misura, che dovrebbe avere efficacia fino al 2025, presenta delle linee di interesse e possibilmente una effettiva capacità di incentivazione, dato l’effettivo risparmio dell’imposta sostitutiva del 26%, al realizzarsi del nuovo investimento.

L’altra agevolazione è indipendente dalla prima, ma può accompagnarsi a questa. Il decreto Sostegni-bis, ancora per le persone fisiche fuori dall’esercizio dell’impresa, prevede anche l’esenzione delle plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni, qualificate o non qualificate, in Start-up innovative e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale di rischio dal 2021 al 2025 e detenute per almeno tre anni.

Daranno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti nello stato patrimoniale al capitale sociale o alla riserva sovrapprezzo delle azioni o quote, anche a seguito di conversione di obbligazioni convertibili, e la compensazione di crediti non commerciali, da parte dei soci, in sede di sottoscrizione di operazioni di aumento di capitale sociale.

Anche questo beneficio fiscale si concretizza nell’esenzione dall’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza che si realizzerà al momento della cessione della partecipazione nella Start-up o nella PMI innovativa; ma è difficile prevedere quanto un beneficio fiscale futuroche non gode del favore dell’immediatezza, possa effettivamente stimolare un investimento, anche in considerazione del fatto che questa tipologia di imprese, di solito, rappresentano investimenti di lungo periodo difficili da liquidare in un arco temporale ristretto.

Se le due misure, singolarmente prese, possono presentare una appetibilità più o meno marcata, l’utilizzo coordinato di entrambe, che non sono subordinate, ma neanche alternative, invece, p generare un risparmio fiscale considerevole: il 26% della plusvalenza da smobilizzo di una partecipazione in caso di reinvestimento, e, successivamente, un ulteriore 26% sulla plusvalenza realizzata con la cessione della nuova partecipazione nell’impresa innovativa.

Nessun articolo correlato