Risparmio energetico

Superbonus 110%: spetta con asseverazione tardiva e cambio di zona sismica?

Con Risposta a interpello n 764 dell'8 novembre le Entrate chiariscono la spettanza della agevolazione superbonus 110% (art 119 DL n 34/2020) nel caso di cambio di zona sismica del Comune da 4 a 3 e con presentazione di asseverazione successiva.

In particolare, per l'immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione del caso di specie, le Entrate chiariscono che dato, che la richiesta del permesso di costruire senza asseverazione, è stata presentata a luglio 2019 prima della delibera della Giunta regionale che ha disposto il passaggio del Comune dove è ubicato l'immobile oggetto di interventi alla zona sismica 3, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione, l'istante potrà accedere al Superbonus ai sensi del comma 4, dell'articolo 119, del decreto Rilancio per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale che ha mutato la zona sismica del comune dove è ubicato l'immobile oggetto degli interventi.

L'Istante è proprietario di un edificio per il quale ha richiesto un permesso di costruire nel mese di luglio 2019 avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale.

Alla richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori l'Istante non ha allegato l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato, in quanto il Comune nel quale è ubicato l'immobile si trovava ancora in zona sismica 4. 

I lavori sono iniziati nel mese di agosto 2020 e successivamente, nel mese di marzo 2021, il Comune, a seguito di delibera della Giunta regionale è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3. 

Ciò posto, l'Istante chiede se possa accedere alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per i lavori di riduzione del rischio sismico, in corso di esecuzione, anche se non è stata ancora presentata l'asseverazione della efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Le Entrate ricordano innanzitutto che le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici cd. ecobonus, nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici cd. sismabonus.

Con riferimento alla possibilità, nel caso prospettato dall'Istante, di produrre l'asseverazione dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico successivamente alla data di inizio lavori, si evidenzia che ai sensi del comma 13, lett. b), del citato articolo 119 del decreto Rilancio l'efficacia degli interventi antisismici è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, l'asseverazione di cui al citato articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 andava allegata alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti. Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sismabonus (cfr., da ultimo, circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E), analogo principio si applica anche ai fini del Superbonus

Tuttavia, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale n. 58 del 2017 e delle linee guida ad esso allegate, con il parere prot. n. 7876 del 9 agosto 2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus – sia pure limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3 – anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo abilitativo ovvero non la hanno presentata prima dell'inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in zona sismica 4. 

Ciò a condizione, tuttavia, che l'adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus, ovvero, in caso di opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, prima dell'esercizio di tale opzione. 

Pertanto, nel caso di specie, dato che la richiesta del permesso di costruire senza la predetta asseverazione è stata presentata a luglio 2019 e prima della delibera della Giunta regionale che ha disposto il passaggio del Comune dove è ubicato l'immobile oggetto di interventi alla zona sismica 3, l'Istante potrà accedere al Superbonus per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale che ha inserito il Comune in zona

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