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Aumento pensioni invalidità: domande entro il 9 ottobre

 Pubblicata ieri la circolare INPS  n. 107 del 23.9.2020 sull'aumento delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" .

 L'istituto chiarisce le modalità di applicazione del cosiddetto "incremento al milione" , cioè l'adeguamento all'importo delle pensioni minime richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale  n. 152 del 23 giugno 2020   che aveva giudicato "irragionevole e discriminatorio"  il requisito anagrafico di sessanta anni finora previsto "perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età" .

Il decreto agosto prevede quindi l'aumento a 516,46 euro delle   prestazioni assistenziali mensili  agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità.In precedenza l'importo era circa la metà e solo al compimento  dei 60 anni  il percettore maturava il diritto  all'importo che oggi viene assicurato a tutti Necessario  però fare specifica richiesta all'INPS .

 Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda riepilogati nella circolare.

REQUISITI ANAGRAFICI

 Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

REQUISITI DI REDDITO

 Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali  per il 2020 :

 a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

 b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

  •  redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

 Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

 Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia:

  •  i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, 
  • i redditi tassati alla fonte,
  •  i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

 Al contrario non concorrono al calcolo reddituale  i seguenti redditi: 

  • il reddito della casa di abitazione, 
  • le pensioni di guerra,
  •  l’indennità di accompagnamento, 
  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
  • i trattamenti di famiglia, 
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

MODALITA' PER LA DOMANDA

Agli interessati è riconosciuta anche la maggiorazione della quattordicesima e se di età  inferiore ai sessanta anni, in presenza dei  requisiti richeisti , devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento

 Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, MA la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

 Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda  entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020. La circolare non specifica se è in corso di implementazione una procedura telematica dedicata,  si presume quindi che si debbano utilizzare i canali già presenti sul sito www.inps.it- prestazioni e servizi- pensioni inabilità.