Attualità

Blocco licenziamenti 2021: le novità

  Il blocco dei  licenziamenti è stato introdotto inizialmente dall'articolo 41 del DL 18 2020   e prevedeva il divieto per 60 giorni (dalla data  di pubblicazione del decreto,  17 marzo, e fino al 16 maggio 2020)  per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti,  di:

  • procedure di individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, 
  • di  licenziamenti collettivi  (la procedura è obbligatoria in  aziende con più di quindici dipendenti che, a causa di una riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva, effettuano  almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, nell’ambito della stessa provincia)
  • recesso individuale per  giustificato motivo oggettivo (anche detto licenziamento economico perche dettato da ragioni di opportunità economica per l'azienda). 

La norma  prevedeva inoltre  la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale).

Restavano possibili invece i licenziamenti per  giusta causa ovvero per motivi disciplinari. La legge di conversione del decreto, n. 27/2020, ha introdotto poi una specificazione per cui sono esclusi da tale divieto  i recessi relativi a personale  che subentra in contratti di appalto.

 Lo  stop è stato varie volte prorogato dai decreti emergenziali del 2020 ma è stato limitato alle aziende in cui vengano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l'emergenza Covid.

Blocco licenziamenti e dirigenti

Sin dalla prima formulazione la norma prevedeva l'esclusione dal blocco per i dirigenti. In materia c'è stata una discussa e isolata  sentenza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021 che affermava che il blocco riguardava anche i dirigenti . Tale interpretazione è stata corretta da una nuova ordinanza del 19 aprile  dello stesso tribunale di Roma. Il giudice ha sottolineato che l'intenzione della norma era evidentemente quello di sostenere le difficolta delle aziende facendosi carico  con la finanza pubblica di parte dei costi attraverso la cassa integrazione. Invece l’estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti , che non sono assistiti da Cassa integrazione porterebbe ad un risultato incompatibile con  la libertà di iniziativa economica sancita dall’articolo 41 della Costituzione  in quanto i  costi della tutela occupazionale e reddituale dei dirigenti sarebbero interamente a carico del datore di lavoro.

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Roma ha esaminato il merito della controversia e ha dichiarato legittimo il licenziamento che rispondeva a esigenze di contenimento dei costi con la soppressione della posizione dirigenziale e la ridistribuzione delle  funzioni .

La fine del blocco licenziamenti nel 2021

Attualmente  il Decreto sostegni  ha fissato due termini distinti per il blocco dei licenziamenti:

al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria ( si tratta dei settori  industria ed edilizia);

al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga CIGD e FIS  (soprattutto terziario artigianato somministrazione).

I Sindacati stanno chiedendo in questi giorni di prorogare il termine del 30 giugno alla data del 31  ottobre per tutti i datori di lavoro, in considerazione della perdurante crisi provocata dalla pandemia. Un incontro con il Ministro del lavoro Orlando per parlare di questa opportunità è previsto per oggi 21 aprile.

Potrebbe non essere del tutto esclusa visto che sempre oggi è in previsione nel consiglio dei MInistri una nuova  proroga dello stato di emergenza, attualmente fissata al  31 luglio.