Rubrica del lavoro

CCNL cemento industria: ecco il rinnovo 2022

Rinnovato lo scorso  15 marzo  2022 il CCNL cemento calce gesso industria   scaduto a dicembre 2021 . Firmatari del ccnl che interessa  oltre 9000  addetti, i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l'organizzazione datoriale Federbeton (EX Federmaco)

Il contratto rinnovato decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Vediamo di seguito le principali novità e le nuove tabelle retributive

L’accordo di rinnovo prevede aumenti dei minimi retributivi  alle seguenti date:

  •  ottobre 2022; 
  • dicembre 2023;
  •  dicembre 2024.

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

Livelli

Minimi 

dal 1.10.2022

Minimi

 dal 1.12.2023

Minimi dal 1.12.2024

Area direttiva/3

2.149,23

2.209,23

2.267,73

Area direttiva/2

1.924,06

1.977,77

2.030,14

Area direttiva/1

1.760,30

1.809,44

1.857,35

Area concettuale/3

1.668,22

1.714,79

1.760,20

Area concettuale/2

1.606,83

1.651,69

1.695,43

Area concettuale/1

1.524,94

1.567,51

1.609,02

Area specialistica/3

1.432,82

1.472,82

1.511,82

Area specialistica/2

1.371,43

1.409,72

1.447,05

Area specialistica/1

1.320,26

1.357,12

1.393,06

Area qualificata/2

1.238,37

1.272,94

1.306,65

Area qualificata/1

1.187,17

1.220,31

1.252,62

Area esecutiva/1

1.025,00

1.053,57

1.081,43

CONGEDI MATERNITA' E' PATERNITA'

Congedi  maternità e paternità

Dal  1° luglio 2022, per il congedo di maternità e paternità  verrà riconosciuto il seguente  trattamento di assistenza aggiuntivo rispetto a quanto previsto per legge:

  • – per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;
  • – per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;
  • – per il lavoratore/lavoratrice mono genitore, un ulteriore periodo retribuito di due mesi, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del bambino.

Inoltre nei casi di monogenitorialità, nei casi di adozione il periodo retribuito di due mesi  potrà essere usufruito  entro otto anni dalla data di accoglimento del bambino.

MALATTIA  COMPORTO  INTEGRAZIONE  DELL'INDENNITA

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 14 mesi,  anche suddivisi in più periodi , nell'arco dei 30 mesi di calendario precedenti.

In caso di assenze per  terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non sono computate per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario,  anche suddiviso in piu periodi nell'arco dei 30 mesi di calendario precedenti.

I lavoratori sottoposti a emodialisi ovvero affetti da neoplasie o da gravi malattie cardiocircolatorie potranno usufruire, oltre il periodo di comporto, di un'aspettativa non retribuita fino a 24 mesi.

I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza delle aliquote della retribuzione, aumentata del premio di produzione, nonché, per i turnisti, della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi così come indicato in tabella.

  • Durata assenza   –  percentuale integrazione
  • Primi 8 mesi        –     100%
  • 4 mesi successivi –    50%

 SANITA' E PREVIDENZA INTEGRATIVA

  • Dal 1° gennaio 2024 la contribuzione da versare al Fondo Altea a totale carico dell'azienda viene elevata nella misura di € 15,00 mensili per ogni dipendente. Attualmente è pari a 13,00 euro mensili.
  • Il contributo a carico azienda da versare al Fondo Concreto è elevato al 2,30% dal 1° luglio 2022, al 2,40% dal 1° luglio 2023 e al 2,50% dal 1° luglio 2024 della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.

LAVORO AGILE

Le parti identificano il lavoro agile come ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine recepiscono integralmente i contenuti del  protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.

QUOTA SINDACALE 

Le aziende effettueranno una trattenuta di € 30,00 a titolo di quota associativa una tantum (a titolo di “contributo per rinnovo contratto”), sulla retribuzione di ottobre 2022 dei lavoratori non iscritti al sindacato che entro il 31 maggio 2022 non abbiano manifestato espressamente la non accettazione della trattenuta stessa.

Altre novità  riguardano i seguenti aspetti del contratto :

– classificazione del personale

– permessi sindacali

– trasferimento

– permessi per nascita del figlio

– lavoratori studenti

– congedi per la formazione

– congedi per donne vittime di violenze.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'ACCORDO DI RINNOVO CCNL 15-3-2022

CCNL Cemento calce gesso industria 2019-2021

E' stato firmato il 29 maggio  2019 l'accordo   per il rinnovo del contratto cemento-calce-gesso industria, scaduto il 31 dicembre 2018. 

Le novità  dal punto di vista delle retribuzioni prevedono :

  • un aumento salariale – di  90 euro al livello AS3 diviso in 3 tranche: la prima di 40 euro ad ottobre 2019, la seconda di 30 euro a dicembre 2020 e l’ultima, di 20 euro, a dicembre 2021., (in totale 1.690 euro in tre anni);
  • Maggiorazioni per il lavoro straordinario  e 
  • bonus per chi esce dal ciclo produttivo per motivi non legati alla sua volonta
  • Previdenza complementare aumento del 40% del contributo datoriale per gli scritti al Fondo Concreto , che richiede un contributo di adesione dei lavoratori di 5 euro
  • L’elemento di garanzia retributiva (EGR) nelle aziende dove non è praticata la contrattazione di secondo livello aumenta  di 20 euro (170 euro annui totali).

Dal punto di vista della gestione del lavoro  ci sono miglioramenti  per il  lavoro part-time, il tema  conciliazione vita lavoro, con l’introduzione di forme di mobilità sostenibile e smart working.

  • Sul tema dei contratti a tempo determinato si  prevede l’obbligatorietà di stabilizzazione del 50% dei contratti a termine con una percentuale massima complessiva di utilizzo del 20%
  • In tema di conciliazione vita lavoro viene introdotto un incentivo alla divisione del lavoro di cura dei figli,  con aumento fino al 70% dell’indennità prevista per l’astensione facoltativa per i lavoratori padri.
  • ampliate le misure di tutela alle donne che hanno subito violenza 
  • estensione del congedo matrimoniale alle unioni civili.

L'accordo ha anche espresso la necessità  di azioni per 

  • il rispetto ambientale  e la responsabilità sociale d’impresa da estendere anche alle società esterne occupate in appalto e l’introduzione del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione,un unico sistema bilaterale dei materiali delle costruzioni in grado di gestire le evoluzioni del settore, le innovazioni e le riorganizzazioni, e
  • l’avvio di una commissione per l’aggiornamento della classificazione del personale.

Il testo dell'accordo 2019 è allegato in fondo all'articolo.

Allegati: