Smart working

Comunicazioni smart working: dal 1 gennaio entro 5 giorni

Con una FAQ pubblicata sul sito istituzionale il Ministero del lavoro   ricorda che a partire dal 1 gennaio 2022 le comunicazioni  riguardanti nuovi accordi  per prestazioni di lavoro in modalità agile devono essere inviate al ministero entro 5 giorni dalla data di inizio dello "smart working"

 Il termine di 5 giorni riguarda i  datori di lavoro privati  mentre le agenzie di somministrazione, e  il pubblico impiego , hanno  una tempistica di 20 giorni dall'inizio del rappoorto di lavoro in modalità agile.

In entrambi i casi , come detto  la decorrenza è  l'inizio del periodo di smart  working, o in caso di proroga, la  data finale del periodo precedentemente comunicato.

Va specificato anche che  la comunicazione, a seguito delle modifiche apportate dal dl 73 2022, deve essere effettuata  con il nuovo modello messo a punto dal ministero  e che riguarda i nuovi accordi stipulati per iscritto con i lavoratori a partire dal 1 gennaio 2023 che sono nuovamente obbligatori  ma non devono essere allegati alla comunicazione 

Per i rapporti già in atto  il termine del regime transitorio  per le comunicazioni , inizilmanente fissato al 1 settembre è stato prorogato e scade il 1 gennaio 2023 .

Il modello  compilato con tutte  le informazioni relative all’accordo di lavoro agile  va trasmesso  con le nuove modalità telematiche attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro, "servizi.lavoro.gov.it " accessibile tramite autenticazione con 

  •  SPID  oppure  
  • CIE

Agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

• Referente aziendale: che può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione 

• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

Il decreto precisa che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.  Il nuovo modello va utilizzato quindi per le modifiche di accordi già presenti o per la nuova istaurazione della modalità agile del rapporto di lavoro decorrenti dal 1 settembre.

Come previsto dalla legge 81 2017  il datore di lavoro  deve conservare copia dell’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

Per gli invii di numerose comunicazioni (cd invii massivi )  il Ministero ha reso disponibili  in data 9 dicembre 2022 i modelli di file excel utilizzabili per gli invii massivi. 

Scarica qui  i TEMPLATE EXCEL.

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