Contributi INPS: il co.co.co risponde anche del versamento del datore
Il collaboratore coordinato che chiede la dovuta indennità di disoccupazione non la ottiene per il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: secondo la Cassazione l'INPS ha ragione.
L'incredibile conclusione della Corte nella sentenza n. 11430 2021 nasce dall'interpretazione di una mancanza normativa piu che da una interpretazione letterale della legge . Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali è stabilito chiaramente dallart 2116 cc. ma solo per il lavoratori subordinati mentre per i collaboratori solo una norma di rango inferiore come il DL 282 1996 delega il committente al versamento dei contributi anche a nome del collaboratore, con rivalsa sul compenso che viene versato. In caso di mancato versamento essendo il collaboratore titolare legale dell'obbligo,i diritti connessi come l'indennità di disoccupazione vengono naturalmente a cadere.
Ma vediamo con ordine e piu in dettaglio il caso concreto:
Una collaboratrice con contratto a progetto aveva fatto richiesta all'INPS dell'indennità di disoccupazione per i co.co.pro prevista dal dl 185 2008 allora in vigore (poi sostituita dalla DIScoll ex L. 92-2012) ma le era stata rifiutata per i mancati versamenti dei contributi da parte del datore di lavoro alla Gestione separata . La Corte di appello aveva condannato l'INPS al pagamento basandosi sul fatto che il versamento è affidato ai datori di lavoro , analogamente a quando avviene per i lavoratori subordinati che poi trattengono la quota dalla retribuzione.
La Cassazione invece ha ribaltato la lettura della Corte affermando che il lavoratore autonomo è il solo titolare dell'obbligazione contributiva anche se materialmente il versamento è affidato al datore di lavoro. L'obbligo come detto in precedenza è previsto dal DM 282 1996 per i parasubordinati e gli amministratori.
La cassazione specifica inoltre che la collaboratrice avrebbe dovuto versare autonomamente tutti i contributi recuperando la parte a carico del datore di lavoro con un altro ricorso (!).
La suprema corte nello specifico ha affermato non è condivisibile il ragionamento dei giudici di merito dove ritengono che " essendo la parte odierna controricorrente iscritta alla Gestione separata, con onere del versamento dei contributi da parte del committente anche per la quota a carico del prestatore, sarebbe stato del tutto irragionevole addossarle le conseguenze di un inadempimento che oggettivamente non è le imputabile; e, richiamando l'estensione che questa Corte ha datodell'azione risarcitoria ex art. 2116 comma 2° c.c. alle fattispecie dell'agente o del medico convenzionato che lamentavano il mancato versamento dei contributi previdenziali in loro favore (cfr. Cass. nn. 8398 del 1987 e 12517 del 2003), hanno argomentato che il medesimo parallelismo giustificherebbe l'estensione a quest'ultimo anche del principio di automaticità di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c."
Spiegano invece che nel rapporto di lavoro di tipo subordinato " il lavoratore è affatto estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale….Affatto diversa è la disciplina dettata dall'art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, per i lavoratori autonomi titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per costoro, infatti, l'art. 2, I. n. 335/1995, oltre a prevedere l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata (comma 26) e a stabilire che «hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce ma "demanda ad un decreto ministeriale di definire «le m odalità ed i termini per il versamento del contributo (…) Il che equivale a dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo".