Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

Esonero contributivo assunzioni da aziende in crisi: le istruzioni

Pubblicate ieri dall'INPS con la circolare 99 2022 le istruzioni operative per lo sgravio contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022  all’articolo 1, comma 119, come modificato dall’articolo 12, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. La circolare specifica requisiti, misura e modalità di richiesta oltre che le istruzioni per la fruizione in Uniemens. 

La norma prevede l'ampliamento ad una nuova categoria di lavoratori dell’esonero contributivo   introdotto dalla legge di bilancio 2021   pari al 100% delle contribuzione previdenziale esclusi i premi INAIL per i giovani fino a 36 anni, con alcune particolari deroghe.

Lo sgravio viene ora  riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

  1.  lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello sviluppo economico
  2.  lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, 
  3. ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle stesse

Non sono previste  per queste categorie limitazioni sull'età anagrafica dei lavoratori .

L'esonero ha una  durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore

Datori  e rapporti di lavoro che possono accedere allo sgravio 

Sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono comprese le agenzie di somministrazione 

non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione

L’incentivo spetta per

  1. le nuove assunzioni e 
  2.  trasformazioni a tempo indeterminato 
  3.  per i trasferimenti, 

effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Sono esclusi

  • i rapporti di lavoro con dirigenti
  • apprendisti
  • prestazioni occasionali
  • lavoro domestico

Condizioni e deroghe speciali 

 Il diritto è subordinato  alle consuete condizioni generali previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali,

ATTENZIONE E' previsto,  per il carattere speciale  dell'esonero  possa essere riconosciuto:

– anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

– anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda o da una collegata.

L'esonero non è soggetto al regime "de minimis" .

Misura dell’incentivo

L’incentivo introdotto dall’articolo 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022,  è pari quindi all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di  6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero  mensile è, pertanto, pari a 500 euro e l'importo giornaliero è 16,12 euro.

ATTENZIONE :

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale  deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale effettiva

non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  •  i premi e i contributi dovuti all’INAIL
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto 
  •  il contributo, ove dovuto, ai Fondi  D di solidarieta di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D. lgs del 14 settembre 2015, n. 148,  a quello  della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o, comunque, destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua

Sgravio contributivo aziende in crisi come fare domanda

Per le domande  l'istituto comunica che a breve all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”,  sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119”.

l datore di lavoro interessato, nella domanda dovra fornire le seguenti informazioni:

  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
  • il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto autorizzerà la fruizione solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e comunicherà dopo i controlli l'importo effettivo.

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