Rubrica del lavoro

FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario

Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS  chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso  anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .

Causali e criteri di valutazione  per le prestazioni di integrazione straordinaria

Si ricorda che  le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :

  •  riorganizzazione  che comprende ora  anche  processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed  energetica o di sicurezza ;
  •  crisi aziendale; 
  • crisi per evento improvviso e imprevisto; 
  • accordi per contratti di solidarietà, 

La circolare precisa tutti  gli elementi  necessari per la valutazione positiva,  per ciascuna causale. 

Con riferimento alla causale di riorganizzazione va  segnalato che non  sussiste  l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente  e che  soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano

Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno  indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita 

L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari  per le aziende  tutelate sia dal  Fis che dalla  CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i  lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.

Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.

 Fondi di solidarietà bilaterali 

In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.

e che i  criteri illustrati  si applicano per le istanze con causali straordinarie  relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.