Lavoro estero

Impatriati: nuovo principio di diritto per i professionisti

Nel principio di diritto 6 del 24  febbraio 2023  l'Agenzia precisa l'applicabilità del regime agevolato per gli impatriati  art. 16 del d.lgs 147 2015  per i casi di  associazione professionale 

Il documento ricorda che per fruire del regime speciale   è necessario che il lavoratore:

a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;

b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

In base al successivo comma 2 sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione  è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Come già illustrato nelle circolari 17 2017 e 33 2020, la continuità dell' attività lavorativa  con quella già svolta  in passato nel territorio nazionale   costituisce un ostacolo all'applicazione del beneficio.

Il nuovo principio di diritto precisa ulteriormente  che per  i casi in cui un professionista   riprenda il rapporto con l'associazione professionale   , dopo un periodo all'estero,  in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati  prima della partenza,  l'agevolazione non è applicabile in quanto non si riscontra il carattere di attrattiva del lavoratore  nel territorio nazionale. 

Il documento ricorda infatti che  il regime agevolativo  è stato istituito per  attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa  grazie della minore tassazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi. 

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