Rubrica del lavoro

Indennità fermo pesca 2023: domande dal 2 gennaio 2024

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto interministeriale n. 11  del 9  ottobre  2023, ha fornito le istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande di indennità per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo  pesca obbligatorio  e non,  nell' anno 2023, che potranno essere presentate a partire dal 2 gennaio 2024 

Vediamo di seguito maggiori dettagli su importi e modalità per le richieste.

Indennità fermo pesca: importi

Come ogni anno, in  caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo 

  • obbligatorio e 
  • non obbligatorio

  viene  riconosciuta  ai lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima,e ai  soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca , una indennità giornaliera  onnicomprensiva pari ad un massimo di 30 euro.

Le risorse stanziate ammontano a  30 milioni di euro 

Se le domande superassero l'importo delle risorse disponibili le   singole indennità saranno proporzionalmente ridotte.

Non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati 

1 –  INDENNITA FERMO PESCA OBBLIGATORIO 

L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio  relativo a 

  • disciplina della pesca con il sistema a strascico, 
  •  disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
  •  disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
  •  disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
  •  disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

2 – INDENNITA PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO 

1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

 L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.

 L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio  delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Indennità fermo pesca: come fare domanda – Scadenze

 Le imprese interessate a ricevere l'indennità  fermo pesca devono presentare una domanda per  ogni unità di pesca presente in azienda, 

  • dal 2 gennaio  al 31 marzo 2024, 
  • tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" sul sito del ministero  alla pagina dedicata al Fermo pesca dove sono presenti allegati e manuale utente della piattaforma. 

L’istanza per l'indennità fermo pesca  presentata  allegando:

  • a SCHEDA 9  che  deve contenere  gli elementi che seguono:

– ragione sociale e generalità del datore di lavoro, completo di codice IBAN;

– elementi identificativi dell’unità di pesca;

– ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;

– le cause e il numero totale di giorni lavorativi dei singoli arresti temporanei;

– elenco dei marittimi imbarcati alla data d’arresto;

– dichiarazione dell’avvenuto fermo di pesca rilasciata dall’Autorità marittima competente.

  • file FPO-2023, Allegato 2, parte integrante del presente decreto e disponibile nella pagina web

dedicata al fermo pesca, da compilare in tutti i campi, avendo cura di non apportare modifiche alla

struttura della tabella;

  •  modulo per la comunicazione del codice IBAN, Allegato 3, disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, da allegare debitamente compilato, datato e  sottoscritto da ciascun imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni  singolo lavoratore;
  •  eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN.
  • copia di un documento di identità del rappresentante aziendale