Riforme del Governo Meloni

Isopensione: uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026

L’articolo 9, comma 5-bis – introdotto al Senato nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe N. 198 2022,   (QUI IL TESTO COORDINATO)  prevede una nuova  proroga  della  possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni nelle aziende interessate da eccedenze di personale, fino al 2026. Vediamo meglio di cosa si tratta e qual è la novità.

Isopensione 2023: di cosa si tratta

La disciplina della cosiddetta Isopensione è stata   introdotta dall’art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012 , e  ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più  di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine  di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani cui mancassero  al massimo 4 anni  al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (67 anni di età o 41 anni e 10 mesi per la pensione anticipata).

Con tali accordi il datore di lavoro si  impegna  a versare all'INPS sia le somme  per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata. 

Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione, il cui importo  non subisce variazioni negative.

Va tenuto presente inoltre che:

  • l'accordo di esodo siglato con le rappresentanze sindacali deve essere anche autorizzato dall'INPS che valuta i requisiti contributivi del dipendente e il requisito dimensionale dell'azienda. 
  • E' richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore .

Ancora da sottolineare che l'isopensione:

  • non gode della perequazione automatica all'indice ISTAT, 
  • non spettano i trattamenti di famiglia (ANF),  
  • non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto .

Milleproroghe: conferma dell'anticipo fino a 7 anni 

Il termine di anticipo di 4 anni  per l'esodo dei lavoratori era stato  portato a 7 anni  per il triennio 2018-2020 dalla legge  di bilancio 2018 (art. 1, co. 160, L. 205/2017)  e riconfermato fino al 2023 dalla legge di bilancio 2021.

La novità del Milleproroghe 2023 appena  convertito in legge conferma ancora  fino al  31 dicembre 2026  quindi la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda  per  lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall'età per la pensione INPS . 

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