Lavoratori frontalieri: nuovo accordo tecnico per la Convenzione Italia Svizzera
Con la legge 83 del 16 giugno 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo Italia Svizzera sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (vedi il testo in fondo all'articolo)
L'accordo Italia Svizzera era stato firmato il 23 dicembre 2020 insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni , era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024 Il precedente accordo era datato 1974.
L'accordo si applicherà solo ai lavoratori assunti dalla data di entrata n vigore della legge.
AGGIORNAMENTO 29.11.2023
Un comunicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia informa della firma di un nuovo Protocollo tecnico di modifica dell'Accordo frontalieri tra i due Paesi del dicembre 2020 sul tema il trattamento del telelavoro.
Il Protocollo si limita esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre firmata dal ministro Giancarlo Giorgetti e dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter e prevede la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell'orario di lavoro.
Il testo dell'Accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio.
Contestualmente, le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato anche un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 che introduce, in senso retroattivo, la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell'orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale.
In attesa dei nuovi testi , vediamo di seguito gli aspetti principali della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera
Imposizione fiscale frontalieri 2024
Dal 2024 è prevista una tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta, ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia ( a non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia sono tassati esclusivamente in Svizzera )
Tassazione frontalieri per tutti gli stati confinanti
La legge contiene una norma applicabile a tutti i frontalieri, che individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro.
Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario
L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente per i nuovi frontalieri (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.
Regime transitorio
I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.
Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere
Il nuovo accordo definisce “lavoratore frontaliere” colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio.
Aspetti previdenziali
Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono
- calcolo della NASPI secondo il Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE per cui il lavoratore frontaliere nel caso la sua Naspi risulti inferiore, ricevera un indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera
- non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato i in cui viene svolta l'attività lavorativa
- deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.
Zone interessate dall'Accordo Italia-Svizzera
Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree:
- per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: – dei Grigioni; – del Ticino; – del Vallese;
- per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: – Lombardia; – Piemonte; – Valle d’Aosta; – Provincia Autonoma di Bolzano.
Cooperazione amministrativa e contenzioso
Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento, in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore, i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"
L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
E' prevista infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.
Allegati: