Contributi Previdenziali

Omesse ritenute previdenziali: nuovo regime sanzionatorio

Con il messaggio 3516 del 28 settembre 2022 l'Inps comunica, d'accordo con il ministero del lavoro,  le modifiche alle procedure di notifica e le  modalità di calcolo delle sanzioni   per l'omesso versamento di ritenute previdenziali a partire dal 2016.

Viene ricordato innanzitutto che  il  decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67,  aveva  introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolare la norma  aveva previsto, nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui ( dequalificato da reato a illecito amministrativo),  che se  il datore di lavoro non provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento,  si applica  una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 

La fase di prima applicazione della normativa,  che l'Istituto aveva illustrato con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria,  per cui l'istituto e il ministero hanno approfondito e sono stati emanati nuovi provvedimenti correttivi.

 Vediamo in sintesi le nuove procedure e le nuove misure delle sanzioni amministrative illustrate dall'INPS.

Per le violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016 in assenza di procedimento penale definito e  prima di emettere l'ordinanza-ingiunzione, saranno notificati gli estremi  della violazione con la possibilità di versare entro 60 giorni, 

  • o un importo pari alla metà della sanzione irrogabile  cui si aggiungono le spese del procedimento 
  • oppure, applicando l'art 16 della legge 689 1981 un terzo della sanzione massima prevista (16.666 euro  invece che 50mila)

Vengono fornite  in allegato al messaggio anche le  nuove modalità di calcolo di tale sanzione 

Per gli atti già notificati invece il pagamento , sempre entro 60 giorni, dovra essere di 

  1. metà della sanzione  irrogabile oppure 
  2.  un terzo della sanzione massima.

Per le violazioni successive al 2016 le sanzioni saranno comunque calcolate come da allegato ma il pagamento andra effettuato entro 30 giorni. 

Le sanzioni saranno ricalcolate anche in caso di richiesta di rateizzazione da parte del contribuente, con il conseguente adeguamento delle rate.