Contributi Previdenziali

Prescrizione contributi sospesa per COVID: come si applica

Con la  circolare 126 del 10 Agosto 2021 l'INPS fornisce le indicazioni sulle sospensioni dei termini di prescrizione relativi ai  versamenti dei contributi previdenziali a causa dell'emergenza Covid. Sul tema sono intervenuti infatti :

  1. prima il Decreto Cura Italia n. 182020 che ha previsto lo stop  del conteggio per 129 giorni  dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 
  2. successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione  pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.

Dal 1 luglio 2021 la modalità di conteggio torna quella ordinaria prevista dalla legge 335/ 1995 ma per 

L'istituto  sottolinea   inizialmente che il decreto Milleproroghe ha anche  chiarito  che nel caso la decorrenza dei termini cadesse nei periodi indicati , cio comporta lo spostamento dell'inizio del periodo quinquennale alla data di termine della sospensione .

Per maggiore chiarezza vengono riportati i seguenti esempi  riguardanti sia la decorrenza che i casi di eventuale interruzione

1 –  nel caso di  termine quinquennale di prescrizione  che cada all'interno dei primi 129 giorni del 2020 (dal 23 febbraio): il computo  riprende dal 1° luglio 2020. . Se, durante la sospensione, la prescrizione fosse  stata  interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre per la norma del decreto Milleproroghe.

2 – nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020,  a causa della sospensione del decreto Cura italia la data del termine viene rimandata di 129 giorni 

3-  nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal  31 dicembre 2020, la data viene rimandata  di 129+183  311 giorni, grazie alla somma delle due  sospensioni .

Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.

In tema di atti interruttivi della prescrizione l'istituto ricorda che 

"ai sensi dell’articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l’atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta a ottenere l’esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi).

Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa. Al contrario, … non sono idonei a determinare l’interruzione del termine di prescrizione atti d’iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti ."

La circolare precisa , riguardo l'applicabilità di tali sospensioni alle diverse gestoni che :

  •  i contributi delle gestioni previdenziali esclusive e dei fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine servizio dei lavoratori del pubblico impiego  nei periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 non sono toccati dalle due sospensioni in quanto i termini di prescrizione non si applicano fino alla fine del 2022. 
  • Le sospensioni  in oggetto si applicano invece  per i contributi dei pubblici dipendenti  per  i periodi di competenza a partire dal 2016