Rubrica del lavoro

Prestazioni INPS e tutela figli in caso di omicidio del coniuge

Con la circolare 109 del 15 luglio 2021 ( VEDI SOTTO , l'Inps fornisce le indicazioni sulle procedure per il recupero di prestazioni pensionistiche o assistenziali da autori del reato di omicio del partner , a seguito del divieto di imputare i crediti ai loro figli. 

A questo propostico la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) aveva introdotto alcune norme per il il recupero dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche separato, e anche contro  l’altra parte dell’unione civile, contro la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva.

In particolare si prevede che crediti vantati dallo Stato o da Istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici nei confronti degli autori di un delitto di omicidio del partner, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, non siano imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa.

Questo per tutelare i figli dell'autore del reato di omicidio  in quanto a loro volta sono  considerati vittime dell’evento delittuoso.

Pertanto la norma prevede che lo Stato,  gli Istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici, nonché gli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  hanno il  divieto di avviare  procedure esecutive nei confronti dei figli, minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, dell’autore del reato, a sua volta deceduto, aggredendo i loro beni ereditari.

A seguito del predetto divieto di cui ai commi 486-487 il legislatore, al comma 488, prevede la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dai precedenti commi Sono interessati i crediti i pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2020) circoscritti per ora al triennio 2020-2022 ,  delle seguenti tipologie:

  •  indennità di malattia, 
  • pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità,
  •  prestazione di invalidità civile .

La circolare fornisce quindi i dettagli per  l'esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni pensionistiche,  per il recupero di prestazioni pensionistiche  e per il recupero dell’indennità di malattia.

QUI la circolare INPS 109 del 15 luglio 2021