Lavoro estero

Regime impatriati ok anche con cariche amministrative nel Gruppo

Regime impatriati: agevolazione  applicabile anche per il contribuente con cariche amministrative  in aziende controllate dal precedente datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Risposta ad interpello n. 524 del 25 ottobre 2022,in tema di  regime degli impatriati 147-2017  sul caso di un dirigente di azienda  che chiedeva se era possibile fruire del beneficio fiscale  rientrando in italia ma mantenendo una carica amministrativa in una società controllata italiana all'interno del gruppo di cui in precedenza era CEO

L'Istante è  un cittadino italiano, residente dal 1998 all'estero, dove  lavora presso una società inglese  a capo di un omonimo gruppo. con il ruolo di CEO dal 2015 e e ricopre anche cariche di amministratore di due controllate inglesi e della controllata  italiana.  A seguito del licenziamento dalla capogruppo il dirigente sta per rientrare in Italia assumendo un  nuovo incarico presso la controllata italiana di cui è  ancora amministratore. 

Nell'interpello chiedeva  se sia possibile per lui fruire del regime impatriati e in particolare se non costituisca causa ostativa :

  • – il mantenimento delle cariche amministrative assunte in costanza delprecedente rapporto di lavoro con il precedente datore inglese tra cui quello di CEO;
  • – la circostanza che prima del rientro in Italia, in costanza del rapporto di lavoro  con il precedente datore estero abbia, altresì, ricoperto l'incarico di amministratore  della Società italiana, nuovo datore di lavoro, trattandosi di incarichi "ancillari e comunque s econdari rispetto alla carica di CEO e svolti da remoto presso la suaab  ituale sede di lavoro estera salvo sporadiche trasferte in Italia." 

Come anticipato la risposta della Agenzia delle Entrate è positiva.

Viene infatti  ricordato che  con riferimento al rientro in Italia di lavoratori dipendenti di datori  esteri, con la  circolare n. 33/E del 2020 è stato precisato che  la norma non  richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, quindi possono accedere i lavoratori di aziende con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

Inoltre con la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, è stato precisato che l'autonomia dei rapporti contrattuali nell'ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate ed operanti in Stati  non esclude  la possibilità di  accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, 

Per il richiedente non è necessario dunque  verificare se il trasferimento in Italia sia conseguenza della naturale scadenza  del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione, ovvero sia determinato da altri elementi.

Non è rilevante neppure la  circostanza che  l'Istante mantenga la carica amministrativa  assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese prima del trasferimento in Italia. 

Nessun articolo correlato