Pensioni

Rivalutazione pensioni 2022: tabelle importi e istruzioni

Con la circolare 120 2022 INPS comunica ufficialmente   i dati  definitivi 2022 per la perequazione degli importi e dei limiti di reddito per l'accesso alle prestazioni  previdenziali e assistenziali INPS  2022, rispetto al 2021.

Vengono fornite in allegato tutte le tabelle con tutti gli importi definitivi  delle prestazioni risultanti dal conguaglio sulla base dei seguenti valori:

  • Pensioni e limiti di reddito 1,90%
  • Limiti di reddito INVCIV totali 0,40%
  • Indennità INVCIV 0,90%

Si ricorda che  quest'anno eccezionalmente il conguaglio viene anticipato a novembre  invece che gennaio 2023 per la norma prevista dal DL 115 2022  decreto Aiuti bis.  La misura  è stata dettata dalla intenzione di sostenere il potere di acquisto dei percettori di pensioni e trattamenti assistenziali  a fronte dell'impennata dell'inflazione in questi ultimi mesi.

Il conguaglio è pari allo 0,2% in quanto l'indice definitivo calcolato dall'ISTAT per il 2021 è pari all'1,9 % mentre quello provvisorio applicato  a gennaio era stato dell'1,7.

La circolare ricorda che le prestazioni interessate  sono quelle memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, anche erogate da enti diversi dall’Inps.

Restano escluse invece:

  • le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per l'indennizzo per cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • le prestazioni a carattere assistenziale (Assegno sociale AS, Pensione Sociale PS, Invalidita civile INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi , legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • le prestazioni di accompagnamento a pensione  come ape sociale  e assegni dei fondi bilaterali (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
  • pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati 

L’attribuzione del conguaglio derivante dalla perequazione  come di consueto si applica con il meccanismo  progressivo previsto dalla legge 448/1998, ovvero:

a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

L’adeguamento sarà  quindi integrale (pari al differenziale dello 0,20%) per trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a 2.062,32 euro mensili. 

In tema di limiti di reddito per la cumulabilita tra trattamenti ai superstiti e redditi  gli scaglioni sono ridefiniti come segue:

  •  Per importi fino a 20.489,82 non è prevista alcuna decurtazione dell'assegno;
  •  per redditi personali  da tale importo  e fino a 27.319,76, la decurtazione del trattamento è  del 25% sul trattamento spettante. 
  • Per redditi  personali tra 27.319,77 e 34.149,70 la decurtazione e del 40% e 
  • per importi superiori la decurtazione dell'assegno pensionistico è  50 per cento.