Lavoro estero

Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE

E' apparso nella  Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023  il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che  riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.

Vengono modificati in particolare 

  1. gli adempimenti obbligatori  per trasportatori e  conducente;
  2. le sanzioni amministrative previste in caso di  violazione

nei casi di prestazioni  transnazionali di servizi di trasporto su strada o di  cabotaggio  nel  cui  ambito  sono  distaccati  conducenti  in  Italia.

Nuovi obblighi trasportatori e conducenti 

Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.

  •   Il trasportatore che distacca lavoratori in  Italia  nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu'  tardi  all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico  connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012. 
  •  La  dichiarazione  di  distacco  deve  contenere  le   seguenti informazioni:

    a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero  della  licenza  comunitaria, ove disponibili; 

    b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di  un'altra  persona  di contatto nello Stato membro  di  stabilimento  con  l'incarico  di  assicurare i contatti con le autorita'  competenti  in  Italia  e  di  inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 

    c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza  e  il  numero  della patente di guida del conducente; 

    d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e  la  legge ad esso applicabile; 

    e) la data di inizio e di fine del distacco; 

    f) il numero di targa dei veicoli a motore; 

    g) l'indicazione  se  i  servizi  di  trasporto  effettuati  sono  trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale  o trasporto di cabotaggio. 

  •  Il trasportatore è  tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro  cinque  giorni  dall'evento  che  ne  determina  l'aggiornamento. 
  •  Il trasportatore deve  assicurare  che  il  conducente  abbia  a  disposizione  in  formato  cartaceo   o   elettronico   la   seguente  documentazione: 

    a) copia della dichiarazione di  distacco  trasmessa  tramite  il  sistema di interfaccia pubblico IMI; 

    b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che   si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo  3,  del regolamento (CE) n. 1072/2009; 

    c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli  degli  Stati membri in cui il conducente sia stato presente  al  momento  di  effettuare operazioni di trasporto  internazionale  su  strada  o  di  cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei  registri  previsti  dai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (UE)  n. 165/2014. 

  •  Il  conducente  ha  l'obbligo  di  conservare   e   mettere   a  disposizione degli organi di polizia stradale,   in  occasione  del  controllo su strada, la documentazione sopradescritta .

Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.

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