Rubrica del lavoro

Verifiche attrezzature: elenco soggetti abilitati novembre 2023

Il Ministero del lavoro ha  adottato con il Decreto 142 del 22.11.2023 il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzature periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008,  che sostituisce il precedente  43°elenco adottato con decreto direttoriale 24 ottobre 2023, n. 123,

In particolare , sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni  sono modificate dalla data del presente decreto per le seguenti società 

  • AVAL s.r.l.,
  •  ELLISSE s.r.l., 
  • EN.P.I. s.r.l. e 
  • TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.

Obbligo di verifica attrezzature: come funziona

Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

  • le scale aeree a inclinazione variabile, 
  • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
  • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
  • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

ATTENZIONE  per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.

Qui il testo del provvedimento con il 44 elenco dei soggetti abilitati  del 22 novembre 2023.

Obbligo verifiche attrezzature 

 Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero : 

  • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
  • e l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.  

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