Enti no-profit

Gli enti del terzo settore e l’impresa sociale: differenze e analogie

Nel mese di luglio e agosto 2017 è avanzata la riforma del Terzo Settore con la pubblicazione in Gazzetta del:

entrambi in attuazione della Legge delega  6 giugno 2016, n. 106.

Entrambi i decreti riguardano la riforma del Terzo Settore che iniziata nel 2016 attende ancora su molti punti  decreti attuativi.

I decreti pubblicati tuttavia tracciano il perimetro della normativa degli ETS e cercano di riordinare l'attuale normativa molto frammentata. Vediamo in questo breve approfondimento cosa distingue e cosa unisce i diversi istituti.

Presupposti per l’assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore ETS

Costituiscono gli elementi necessari per l’assunzione da parte degli enti della qualifica di ETS:
– lo svolgimento delle attività di interesse generale (articolo 5 del  Codice del terzo settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117);
– l’iscrizione nel registro unico del terzo settore (articolo11 e articoli  45 – 54 Dlgs 3 luglio 2017 n. 117);
–  l’assenza dello scopo di lucro (secondo i limiti di cui all’articolo 8 Dlgs 3 luglio 2017 n. 117).

Il presupposto dell’esercizio di attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, deve trovare corrispondenza nell’elenco, molto ampio, delle attività stabilito dall’articolo 5.

Qualifica di diritto di “Enti del terzo settore”

Il Codice del terzo settore (Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 ) indica i soggetti che sono automaticamente ETS per via della sola qualifica soggettiva.

Parliamo delle:
• organizzazioni di volontariato;
• associazioni di promozione sociale;
• enti filantropici;
• reti associative;
• società di mutuo soccorso.

Sono ricompresi inoltre  nella categoria degli ETS:

  • le imprese sociali, disciplinate specificatamente con apposito decreto (D. L.gs. 112/2017) ;
  • nonché le cooperative sociali per le quali continua ad operare la Legge 381/1991.

Entrambe  assumono di diritto la qualifica di “Ente del terzo settore”.

Impresa sociale

Ricordiamo che con il D. Lgs. n. 112/2017 è disposto che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, compresi quelli costituiti in forma societaria, che, esercitano senza scopo di lucro in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, tra quelle già indicate all’articolo 5 del Codice , con la sola aggiunta del microcredito (ai sensi dell’articolo 111 del D. Lgs. n. 385/1993).
Solo per le imprese sociali, è considerata comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale sono occupati (art. 2, comma 4 del D. Lgs. 112/2017):

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché’ persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.