Agricoltura

Registro imprese del legno: dal 16 gennaio le iscrizioni 2023

Con un avviso pubblicato sulla propria pagina internet il MASAF ministero dell'agricoltura, informa della scadenza del termine per l'iscrizione nel Registro nazionale operatori EUTR per l’anno 2022 e dell'avvio iscrizioni 2023 tramite la procedura informatica SIAN RIL Registro Imprese Legno.

In particolare, si comunica che in data 31.12.2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L'iscrizione al RIL per l'anno 2022 ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore EUTR

Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro. 

Attenzione al fatto che l'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010. 

Il RIL Registro Imprese del legno è un registro previsto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR. 

È uno strumento che consente all’Autorità competente EUTR (MIPAAF) di censire gli operatori che imme­ttono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato da paesi extra UE e di predi- sporre il programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010.

Non va confuso con altri Registri o con il Registro della Dovuta Diligenza, né con gli Elenchi o Albi regionali delle imprese forestali .
I requisiti per l’iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispe­ttivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento sono individuati nel Decreto 9 febbraio 2021 (GURI n.116 del 17 maggio 2021) “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e pro- do­i da esso derivati”.

Si specifica che gli operatori già iscritti negli albi o elenchi regionali delle imprese forestalisono esonerati dall’iscrizione al RIL. Diversamente, se l’Albo regionale non è adeguato, ci si può iscrivere a un Albo adeguato anche in altra Regione non di residenza/sede, se si hanno i requisiti. 

Diversamente, chi non è iscritto a un Albo regionale adeguato, anche di altra Regione rispetto a sua sede/residenza, deve iscriversi direttamente al Registro Imprese Legno (RIL) e pagare il contributo previsto, pari a 20 euro. 

Scarica qui l'opuscolo infromativo del MASAF

Registro imprese del legno: soggetti obbligati all’iscrizione e soggetti esonerati

Sono tenuti ad iscriversi al registro gli operatori EUTR ossia:

  • le persone fisiche o persone giuridiche 
  • che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, 
  • a titolo oneroso o gratuito,
  • legno o prodotti da esso derivati, di origine nazionale o extra UE, 
  • destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), inclusi nell’allegato al regolamento.

Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) e i soggetti che eseguono interventi di potatura anche in ambiente urbano e riutilizzano i prodotti di risulta come sottoprodotti da impiegare in altri processi) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato. 

Sono invece esonerati dall’iscrizione obbligatoria al Registro: 

  • gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ossia iscritti ad albi o elenchi regionali che si sono adeguati ai criteri minimi definiti dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n.4470 “Albi regionali delle imprese forestali”; 
  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  • i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.

Per richiedere assistenza tecnica relativamente all’accesso al portale SIAN/MASAF o alla procedura applicativa RIL, gli utenti devono inviare una mail ordinaria (non PEC) alla seguente casella di posta di Help Desk: helpdesk@l3-sian.it

Registro imprese del legno: iscrizione su delega

L’iscrizione può avvenire, su delega formale dell’avente obbligo, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali. 

L'iscrizione è considerata completata solo dopo:

  • aver compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica 
  • aver effettuato il pagamento della quota dovuta per la registrazione con pagoPA oppure con bollettino postale.

In questo ultimo caso il bollettino postale dovrà essere caricato nella procedura di registrazione. 

Si sottolinea che all’atto dell’iscrizione l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a: 

  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA; 
  • dati anagrafici del legale rappresentante; 
  • con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010:
    • denominazione commerciale e tipologia inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice TARIC), 
    • provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato UE e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto,
    • quantità annuale commercializzata espressa in Kg, inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro. 
  • nella sezione “Attività” si dovrà dichiarare:
    • se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso
    • la quantità totale in kg effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, nell’anno precedente a quello di iscrizione. Qualora ad esempio un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo.

Registro imprese del legno: sanzioni per mancata iscrizione

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

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