Agricoltura

Fondo sostegno imprese avicole: tutte le regole degli aiuti

Con Decreto del 12 maggio pubblicato in GU n 208 del 6 settembre si stabiliscono le regole di intervento a sostegno delle  aziende avicole  italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure  sanitarie di  restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  23 ottobre – 31 dicembre 2021.

Per l'intervento si rendono disponibili per l'anno 2022 euro 30.000.000,00.

Fondo a sostegno delle imprese avicole: i beneficiari

Possono beneficiare del sostegno le imprese della filiera avicola  interessate  dalle  misure  veterinarie  e  di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali  e nazionali citate in premessa.

Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle  impegnate  nella produzione agricola primaria e della  trasformazione  delle  seguenti categorie merceologiche:
a) pollo;
b) faraona;
c) anatra;
d) oca;
e) gallina ovaiola;
f) pollastra;
g) cappone;
h) pulcino delle specie elencate;
i) tacchino;
j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»;
k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
Il decreto specifica che è considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività svolta nell'azienda agricola, necessaria  per preparare  i  prodotti alla prima vendita.
I  beneficiari  sono,  a  seconda  dei  casi,  ricompresi  nelle seguenti fattispecie:
a) incubatoi;
b) allevamenti riproduzione;
c) allevamenti da ingrasso;
d) allevamenti per la produzione di uova da consumo;
e) svezzatori;
f) centri imballaggio uova;
g) mattatoi e trasformatori.
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non  abbiano ottemperato all'obbligo  di restituzione. 

Fondo a sostegno delle imprese avicole: gli interventi ammessi

Gli interventi sono finalizzati a compensare gli  imprenditori delle perdite dovute a:
 a) estensione  del  vuoto  sanitario  oltre  il  periodo  normale (mancato accasamento);
 b) distruzione di uova da cova;
 c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;
 d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;
 e) soppressione dei pulcini;
 f) soppressione pollastre;
 g) macellazione anticipata riproduttori;
 h)  maggiori  costi  di  produzione  per  prolungato  accasamento (blocco trasferimento);
 i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard;
 k) perdita di valore per la  carne  avicola  fresca  e  la  carne avicola sottoposta a trattamento termico;
 l) perdita di valore per la  carne  avicola  fresca  e  la  carne avicola congelata;
m) riduzione dell'attività  di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.
Si sottolinea che il sostegno è determinato  fino ad un massimo del  25% del  danno  totale  subito  dai  beneficiari,  calcolato,   per ciascuna fattispecie, sulla  base  degli  importi  unitari  riportati nella Tabella A, che è parte integrante del  presente decreto,  ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, che sono determinati fino ad un massimo del 100 per cento.
Per le attività che esulano dal  campo  di  applicazione  della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi  ai  sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).
Attenzione al fatto che dai sostegni di cui al precedente punto 2,  sono  decurtati  gli eventuali indennizzi  ricevuti  a  seguito  della sottoscrizione  di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi  animali,  ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. 

Fondo a sostegno delle imprese avicole: presenta la domanda

I soggetti che  intendono usufruire dei  benefici presentano apposita domanda  all'Organismo  pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, decurtati delle voci di cui all'art. 3, comma 4.
Le domande sono presentate in via  informatica sulla base di criteri uniformi  predisposti da  AGEA- Coordinamento e devono pervenire,  entro il  termine da  questa  indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.