ISA 2021: i criteri di accesso al regime premiale
Con provvedimento di ieri 27 aprile 2022 le Entrate si occupano di individuare i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, si rinnova, anche per il periodo d’imposta 2021, la possibilità per il contribuente di ottenere, sulla base del giudizio di affidabilità fiscale le agevolazioni previste.
Il provvedimento conferma i criteri di accesso degli ultimi due anni, inclusa la possibilità che il giudizio possa essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.
Si ricorda che i benefici, previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis, riguardano:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall'art 30 della legge n. 724/1994
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, DPR n. 600/1973, e art 54 secondo comma, secondo periodo, DPR n. 633/1972)
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art 43 comma 1, del DPR n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art 57 comma 1, del DPR n. 633/1972
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art 38, DPR n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Si rimanda al provvedimento per ulteriori approfondimenti
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