Società di persone: possibile l’amministratore esterno
Se in una società di persone possa essere nominato come amministratore qualcuno di estraneo alla compagne sociale è questione che è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza.
Chi non è più giovanissimo, ed ha studiato il diritto societario prima dell’ultima riforma, ricorderà come l’impostazione prevalente considerava possibile l’amministratore esterno solo nelle società di capitali, in ragione delle espresse norme di legge, che non includevano le società di persone: a queste ultime si applicava un generale principio di personalità della conduzione.
Oggi, dopo la riforma, il diritto societario è divenuto più fluido e i contorni di molte questioni, in passato ben definiti, sono divenuti meno rigidamente definiti.
Con la Massima 78/2022, disponibile in libera consultazione sul sito internet ufficiale, il Consiglio notarile di Firenze analizza la questione della nomina di un amministratore non socio nelle società di persone, giungendo a delle conclusioni ed elaborando le motivazioni.
I punti essenziali sono i seguenti:
- nelle società in accomandita semplice (abbreviato in SAS) non è possibile affidare la conduzione della compagine sociale a una persona estranea in quanto, in base all’articolo 2318 comma 2 del Codice civile, l’amministrazione di questo tipo di società può essere affidata solo ai soci accomandatari;
- nelle società in nome collettivo (abbreviato in SNC) è possibile affidare l’amministrazione a persona estranea alla compagine sociale in quanto “la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita”;
- nelle società semplici (abbreviato in SS), per la medesima motivazione, la nomina di un amministratore esterno è possibile “purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci”.
A favore dell’inammissibilità dell’amministratore non socio nelle società di persone pesa quel generale legame tra amministrazione della società, responsabilità per le obbligazioni sociali assunte e amministrazione della società.
Infatti, se nelle società semplici l’amministrazione è preclusa ex lege ai soci limitatamente responsabili, a maggior ragione potrebbe esserlo per un amministratore non socio, il quale non può essere illimitatamente responsabile per le obbligazioni di una società di persone a cui non partecipa.
Per contro, però, spiega il Consiglio notarile di Firenze, nel momento in cui la riforma del diritto societario ha permesso la partecipazione delle società di capitali nelle società di persone, anche nell’ipotesi estrema di una società di persone per intero partecipata da società di capitali, viene necessariamente meno il legame inscindibile tra amministratore e socio; senza trascurare anche il fatto che “quando il legislatore ha voluto vietare l’attribuzione dell’amministrazione a un estraneo lo ha fatto espressamente”.
Fondamentalmente, nel momento in cui una società di persone è per intero partecipata da società di capitali, l’obbligo di conduzione personale richiederebbe la nomina come amministratore di una delle società di capitali partecipanti, la quale dovrebbe evidentemente espletare l’incarico per il tramite del proprio organo amministrativo, realizzando così comunque l’inevitabile dissociazione tra socio e amministratore.
Ciò che invece dalla Legge diviene chiaro è il fatto che il legislatore prescriva, nella situazione in esame, la responsabilità illimitata per i tutti soci della società in nome collettivo e per almeno uno dei soci della società semplice, a tutela dei terzi: questa appare l’effettiva condizione di fattibilità affinché una società di persone possa nominare come amministratore una persona non partecipante alla società.
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