Rubrica del lavoro

Fondo bilaterale Studi professionali: le regole

Il nuovo fondo di solidarieta bilaterale per le attività professionali  siglato da Confprofessioni e le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs nel lontano 2017  è stato  reso operativo da maggio 2021 e con la  circolare Inps  n. 77/2021, Inps ha fornito le istruzioni operative per il funzionamento.

Il Fondo  garantirà l'assegno ordinario di integrazione salariale nei casi di  riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (come già succede con il Fondo per l'artigianato FSBA e con Formatemp per le attività di lavoro somministrato agli oltre 300mila lavoratori  in 35.500 attività  del settore).

Il Fondo sostituisce il Fis Inps  per le aziende oltre i 5 dipendenti, assicurando inoltre la copertura  anche alle aziende con  almeno 3 dipendenti.  

Con il  messaggio n. 2265 dell'11 giugno  2021  sono state fornite alcune precisazioni riguardanti in particolare le microaziende da 3 a 5 dipendenti (vedi sotto) .

La scadenza per la regolarizzazione degli arretrati si avvicina :  è fissata infatti al 20 agosto 2021.

Contribuzione dovuta e Codici ATECO 

Nella circolare  77 2021 è stata  fornita la lista dei Codici ateco  delle attività interessate, che comprende non solo studi professionali ma anche farmacie, centri medici radiologici e di analisi, ecc.

Il fondo raccogliera i contributi  a  carico  per due terzi dai datori di lavoro e un terzo dai dipendenti interessati 8 compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti)  nella percentuale di

  • 0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le attività che hanno in media più di tre addetti e
  • 0,65% per quelle con più di 15 addetti. 

Ai datori di lavoro che ricorreranno all'assegno ordinario ( con causali CIGO e  CIGS) viene richiesto un contributo addizionale pari al 4%  delle retribuzioni perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

La circolare precisa che l'assegno ordinario  del Fondo  è previsto per un massimo di  12 mesi in un biennio mobile (con la previsione di altre 26 settimane per le attività oltre i 15 dipendenti) e 24 mesi in un quinquennio. 

Vengono fornite inoltre le istruzioni per la compilazione del flusso uniemens  per il versamento del contributo ordinario dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021: la regolarizzazione delle competenze arretrate dovrà avvenire entro il 16 agosto prossimo ( che slitta al 20 agosto per lo stop feriale degli adempimenti )  entro la stessa data, inoltre, potrà essere recuperato il contributo ordinario al Fis dai datori di lavori aderenti al nuovo fondo.(vedi paragrafo sotto)

Saranno accolte le domande di assegno ordinario  presentate a partire dal 20  maggio 2021 in riferimento a  sospensioni o riduzione dell'attività  verificatesi  entro i 15 giorni precedenti. 

Il sostegno con assegni ordinari di integrazioni salariale non è l'unico obbiettivo ma , come ha dichiarato il presidente di Confprofessioni Stella  c'è anche l'intenzione di . "coinvolgere i fondi interprofessionali che si occupano di formazione, in modo da offrire al dipendente non solo un assegno di sostegno ma anche un aiuto sul fronte del ricollocamento" attraverso l'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori con percorsi formativi ad hoc.

Codifica aziende Fondo di solidarieta bilaterale attività professionali 

Sono tenuti all’iscrizione al Fondo, pertanto, tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2  dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “0S” .

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali , per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

  • 6G”, che assume il nuovo  significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”.
  • A datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti sarà attribuito il codice “2C”, che ha il più ampio significato di“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.

Compilazione UNiemens versamento Fondo bilaterale attività professionali

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

  • in <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M179”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)”; il codice “M189”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
  • in <SommaADebito> l’importo del contributo pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

Inps precisa che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il giorno  20 di agosto 2021.

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro la stessa data  indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (FIS), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Fondo bilaterale aziende da 3 a 5 dipendenti mensilità maggio 2021

Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, come detto  le aziende devono indicare il  codice “M179” o “M189”.

Il messaggio 2265 del 11 .6.2021 specificache  i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”, sempre che abbiano fatto richiesta, entro il 30 giugno 2021,  di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.