Pensioni

Reversibilità pensione al coniuge separato: novità

Con la circolare INPS n. 19 del 1 febbraio 2022 l'istituto da nuove indicazioni operative  sul riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, anche se senza diritto agli alimenti. 

Come  precisato nella circolare 185 2015  il diritto alla reversibilità della pensione  in favore del coniuge superstite sussiste  anche per  il coniuge separato  il  diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione,  il diritto è stato finora riconosciuto solo se il coniuge superstite era  titolare di assegno alimentare  (come dettato dalla sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale . 

L'istituto  riconosce nel nuovo documento di prassi  che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma che non va fatta alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede che iil coniuge fosse a carico del soggetto defunto Quindi anche il  coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare  ha diritto alla pensione  come coniuge superstite 

Recependo tale orientamento l'istituto fornisce le istruzioni per le domande già presentate o respinte e sulla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie  Viene quindi considerato superato il paragrafo 2.1 della circolare n. 185 del 2015, nelle parti in cui effettua la distinzione 

Nuove istruzioni per le domande 

 Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dal 1 febbraio 2022 (data di pubblicazione della circolare) nonché quelle pendenti alla predetta data, devono essere definite in base ai nuovi criteri 

Devono essere altresì riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Nei casi di riesame trovano applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.

Ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altri eredi

 Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria  (ad esempio i figli o  fratelli, sorelle, genitori, in conflitto con il coniuge )  si rende necessaria  la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. 

In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte (come previsto dalla  determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017- circolare n. 47 del 2018)

Ricorsi giudiziari e amministrativi

 Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, le Strutture territoriali INPS dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale .

I vece per ricorsi amministrativi pendenti le Strutture territoriali dovranno verificare, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato e provvedere alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti