Nuovo decreto fiscale: tutte le novità del DL 38/2026 in sintesi
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto Fiscale), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il provvedimento interviene su numerosi ambiti del sistema tributario con modifiche puntuali ma rilevanti, spesso correttive rispetto alla legge di bilancio 2026.
Il decreto si compone di due parti principali:
- Capo I (artt. 1–12): misure fiscali
- Capo II (artt. 13–19): ulteriori interventi economici e organizzativi.
Il decreto è entrato in vigore il 28 marzo 2026 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Tra le misure previste segnaliamo:
- L'eliminazione del requisito di produzione in UE/SEE per beneficiare della maggiorazione dell’ammortamento, comportando maggiore libertà negli investimenti e apertura ai mercati extra UE,
- Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX (art. 11)
- Conti correnti: aumenta l’imposta di bollo (art. 12)
Di seguito una breve sintesi delle altre novità previste dal decreto.
Credito Transizione 5.0 ridotto: misura per le imprese rimaste escluse dal bonus pieno
L’articolo 8 del DL 38/2026, come modificato dal recente decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, ridefinisce in modo significativo la misura compensativa destinata alle imprese che avevano già avviato l’iter per accedere agli incentivi della Transizione 5.0, mediante l’invio delle comunicazioni previste e il conseguimento della conferma di ammissibilità tecnica da parte del GSE.
In base alla nuova formulazione, per tali imprese è riconosciuto, per il 2026, un contributo sotto forma di credito d’imposta notevolmente più elevato, pari all’89,77% dell’importo del credito originariamente richiesto, e non più limitato al 35%.
Il beneficio continua a riguardare gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, ma viene esplicitamente esteso anche alle spese per la formazione del personale, oltre che alle certificazioni necessarie.
Contestualmente, il limite complessivo di spesa per il 2026 viene incrementato in modo rilevante, passando da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro.
Sul piano operativo, restano ferme le modalità di fruizione già previste: il GSE comunica alle imprese l’importo del credito utilizzabile, il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione, ed entro il termine del 31 dicembre 2026.
Transizione 5.0: cosa cambia con il DL 42/2026 (confronto prima/dopo)
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Profilo
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Prima
(DL 38/2026) |
Dopo
(DL 42/2026) |
| Aliquota credito | 35% del credito richiesto | 89,77% del credito richiesto |
| Base agevolabile | Investimenti beni 4.0 (allegati A e B) + certificazioni | Estesa anche alla formazione del personale |
| Spese FER (rinnovabili) | Escluse | Nuovo contributo dedicato (comma 3-bis) |
| Limite di spesa 2026 | 537 milioni € | 1.302,3 milioni € |
| Impostazione della misura | Intervento limitato e selettivo | Rafforzamento strutturale della misura compensativa |
Per una panoramica completa delle misure (accise, crediti d’imposta e nuovi aiuti alle imprese), vedi l’articolo: Decreto caro Carburanti 2026: accise, crediti d’imposta e aiuti alle imprese
Premi sportivi dilettantistici: esenzione dalla ritenuta fino a 300 euro
L’articolo 9 introduce una semplificazione fiscale per i compensi erogati agli atleti dilettanti che partecipano a manifestazioni sportive.
In particolare, per le somme corrisposte dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, è prevista una esenzione dalla ritenuta alla fonte (attualmente disciplinata dal DPR n. 600/1973) a condizione che l’importo complessivo percepito dallo stesso atleta non superi 300 euro nel periodo considerato.
Attenzione però al meccanismo
- se il totale dei premi percepiti è fino a 300 euro → nessuna ritenuta;
- se si supera anche di poco tale soglia → la ritenuta si applica sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente.
Si applica agli atleti che partecipano ad attività sportive dilettantistiche relativamente ai compensi previsti dall’art. 36, comma 6 -quater, del D.Lgs. n. 36/2021.
La misura semplifica gli adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche, soprattutto per premi di modesto importo, ma richiede attenzione nel monitoraggio delle soglie: il superamento del limite comporta infatti la tassazione integrale delle somme.
Avviamento negativo: tassazione rateizzata nelle cessioni d’azienda
L’articolo 3 introduce una novità importante per le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, in particolare nei casi in cui il prezzo di vendita risulti inferiore al valore contabile dell’attività (il cosiddetto avviamento negativo).
In queste situazioni, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la differenza negativa tra corrispettivo incassato e valore dell’azienda non deve più essere tassata interamente in un solo anno. La norma prevede infatti che tale importo, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, possa essere ripartito in cinque anni, cioè:
- una quota nell’esercizio in cui avviene la cessione;
- le restanti quote nei quattro anni successivi.
La stessa regola viene estesa anche ai fini IRAP, con effetto sulla determinazione del valore della produzione netta.
A chi si applica
- alle imprese che adottano i principi contabili internazionali (i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002),
- alle operazioni di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento dell’occupazione.
La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
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