Pace Fiscale

Avvisi bonari 2017 notificati nel 2022: spetta tregua fiscale con sanzioni al 3%?

Con Risposta a interpello n 307 del 27 aprile le Entrate escludono la definizione agevolata con sanzioni al 3% per avvisi bonari del 2017 pur se notificati nel 2022.

L'istante riferisce che:

  • in data 02/11/2022 ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 
  • in data 23/11/2022 attraverso l'applicativo Civis si è richiesta la sistemazione di alcune incongruenze; 
  • in data 23/01/2023, a seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, è stata ricevuta comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni

Tutto ciò premesso l'istante chiede se possa «usufruire della definizione agevolata»  di cui all'articolo  1, commi  da  153 a  159,  della legge  29  dicembre  2022, n. 197, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, «con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%».

Le Entrate dopo il riepilogo normativo, specificano che, nel caso prospettato, risulta che l'istante ha presentato:

  •  con riferimento all'anno d'imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018 
  • e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. 

A  seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni,  ex articolo 36­bis del DPR n. 600 del 1973, sono emerse alcune anomalie, comunicate all'istante il 2 novembre  2022.  

In  particolare, con  tale comunicazione  l'istante è stato invitato a segnalare, tramite i  canali  di assistenza  dell'Agenzia delle entrate, eventuali dati o elementi non considerati o  valutati  erroneamente in  sede di controllo automatizzato. 

Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la  rideterminazione  in sede  di autotutela  delle somme dovute.  

L'istante ha provveduto al pagamento della prima  rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate. 

Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento, secondo l'agenzia non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. 

Ugualmente, non  ricorrono  i presupposti  per l'applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma  155,  in quanto alla  data del  1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017. 

Nel caso di  specie,  il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è, infatti, iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata. 

Non appare, infine, conferente il richiamo proposto dall'istante alla risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, con cui  sono  stati  forniti chiarimenti  «in merito al trattamento  delle istanze  di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36­bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54­bis del d.P.R. n. 633 del 1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari»

In tale occasione, sono stati illustrati gli effetti prodotti dall'eventuale accoglimento ­totale o parziale ­della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l'ammontare  della  pretesa e la  decorrenza  del termine  per il  pagamento delle  somme dovute, ma non anche le condizioni ed i termini  per accedere ad eventuali  sanatorie, come quella del comma 155 di cui si discute, i cui presupposti, come sopra illustrato, dovevano sussistere alla data del 1° gennaio 2023.

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