Invio dati sistema TS: le violazioni, le sanzioni e il ravvedimento operoso
Con una faq pubblicata sul sito della propria rivista online FiscoOggi in data 2 settembre 2022 le Entrate sinteticamente confermano le regole relative all’obbligo di comunicazione dei dati al “Sistema tessera sanitaria”, da parte dei soggetti specificamente individuati dalla norma e relative sanzioni in caso di inadempimento.
L'Agenzia con la faq ha ricordato che:
- per le violazioni dell'adempimento trova applicazione la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (con un massimo di 50.000 euro)
- la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
In merito al significato del termine “comunicazione” contenuto nella norma, l’Agenzia è dell’avviso che esso vada riferito a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, non rilevando il numero dei soggetti cui i documenti si riferiscono o il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file).
In sostanza, “la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.
Comunicazioni al portale “Tessera sanitaria” e ravvedimento
Ricordiamo che con Risoluzione n 22 del 23 maggio 2022 le Entrate aveva risposto a richieste di chiarimenti dei contribuenti su come vada applicato l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione».
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone che «Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi,
- le aziende sanitarie locali,
- le aziende ospedaliere,
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- i policlinici universitari,
- le farmacie, pubbliche e private,
- i presidi di specialistica ambulatoriale,
- le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
- gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
inviano al Sistema tessera sanitaria, (…), i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. (…)».
I soggetti specificamente individuati dalla norma hanno, dunque, l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L'agenzia specifica che, in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, si è dell'avviso che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
La sanzione resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Per un riepilogo delle scadenze di invio al sistema TS ti consigliamo di leggere:
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