Lavoro Autonomo

Artigiani e commercianti: sconto contributi al 50% – regole per la rinuncia

Dopo il  messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda  di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni  autonome,  previsto dall'ultima legge di  bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025   (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) .

Con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni. con l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.

 Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha anche  chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.

AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2025 

Con il Messaggio  n. 3922 del 23 dicembre 2025 è stata comunicata l'operatività della funzione di rinuncia alla riduzione contributiva . Tale funzione è accessibile attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiReSC o DiResCo) e consente ai soggetti interessati di revocare in via definitiva il beneficio, con effetti a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di rinuncia. 

La novità risponde a specifiche esigenze operative emerse sul campo, offrendo una modalità telematica strutturata per gestire casi in cui il soggetto beneficiario, per esigenze gestionali o strategiche, intenda rinunciare al vantaggio contributivo prima della conclusione naturale del periodo agevolato.

 È importante sottolineare che la rinuncia è irrevocabile e comporta la perdita del diritto alla riduzione per l’intero nucleo aziendale interessato, senza possibilità di reingresso nella misura. 

Per le domande di riduzione già presentate entro il 31 dicembre 2025, l’effetto della rinuncia è stato neutralizzato: l’istanza è stata eliminata dagli archivi dell’Istituto e non produce effetti contributivi, mantenendo la possibilità per il contribuente di ripresentare una nuova domanda senza implicazioni negative.  Vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo

Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .

Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari

La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi. 

Sono destinatari dell'agevolazione:

  • Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
  • Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
  • Coadiuvanti e coadiutori familiari.

È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025

Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).

ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.

Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025

La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:

  • Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
  • L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).

La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:

  • Cambio d’impresa o di attività;
  • Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
  • Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.

Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.

In sintesi:

Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%)
Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D
Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60
Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto)
Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta

Compatibilità con altri regimi agevolativi e limiti “de minimis”

La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:

  • La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
  • Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.

ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:

  • Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;

Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).

L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.

Sconto contributivo : l’opzione di rinuncia

Nell’esempio riportato nel messaggio del 24 dicembre 2025 INPS precisa che:

  • se  l’attività parte ad aprile 2025 ma la domanda di sconto viene presentata e accolta il 10 settembre 2025: ciò non impedisce di applicare lo sconto, perché la riduzione opera per il periodo agevolabile e, in caso di rinuncia presentata il 10 gennaio 2026, la perdita del beneficio scatta dal mese successivo, quindi da febbraio 2026. Ne consegue che da aprile 2025 a gennaio 2026 la contribuzione resta al 50%, mentre dal mese seguente torna in misura piena.
  • In caso di rinunce attivate invece  entro il 31 dicembre 2025 le domande di sconto sono  neutralizzate, ossia eliminate dagli archivi senza produrre effetti, poiché la procedura era in attesa dei chiarimenti poi forniti dal messaggio.

Sul piano dei versamenti, l’INPS segnala che dopo l’accoglimento servono tempi tecnici per l’adeguamento della tariffazione: tuttavia, chi ha domanda accolta può pagare già in misura ridotta; se invece ha pagato “pieno”, gli importi eccedenti saranno compensati sulle rate successive o rimborsati.

Infine,  come detto la riduzione 50% è alternativa ad altri sconti di aliquota. In via eccezionale per il solo 2025, se è stata chiesta anche l’agevolazione del regime forfettario previdenziale (L. 190/2014) ma poi è stata accolta la riduzione 50%, la richiesta del forfettario viene neutralizzata senza penalizzare la possibilità di utilizzarlo dopo la fine dei 36 mesi (o dopo rinuncia/perdita), presentando però una nuova istanza telematica.

Regole per la domanda

Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS

Il percorso digitale è il seguente  “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”

ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.

Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.

Nella domanda si dichiara anche  di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.

Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice  aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà  necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

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