Artigiani edili e limite 18 dipendenti per gli impiantisti: attivo lo Smart Task INPS
Quanti dipendenti può avere un'impresa artigiana edile prima di passare al settore Industria? Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, l'INPS ha chiarito con quali soglie valgono per l'artigianato edile, quale codice di autorizzazione (CA) applicare e come comportarsi quando lo stesso datore di lavoro ha più matricole.
AGGIORNAMENTO 23 OTTOBRE
Con il messaggio n. 3422 del 23 ottobre 2026 l’INPS ricorda che da oggi è operativo lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”, presente nella sezione “Contatti” del Cassetto Previdenziale del Contribuente e già annunciato con il messaggio n. 3145/2026. Possono utilizzarlo tutte le imprese artigiane con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08. Con la dichiarazione di responsabilità comunicano che l’installazione di impianti non è svolta in via prevalente nell’ambito delle costruzioni edili. In questo modo si individua il limite dimensionale applicabile ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985 e si aggiornano le caratteristiche contributive della matricola.
Lo strumento dello SMART TASK non serve solo per la prima dichiarazione. Può essere usato in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornarla, se l’attività esercitata cambia, con il conseguente adeguamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali. Per le dichiarazioni rese senza Smart Task e per la decorrenza delle variazioni restano valide le indicazioni del messaggio n. 3145/2026.(V. paragrafo seguente)
Il messaggio chiarisce inoltre quando un’impresa non svolge l’attività impiantistica “in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici”. Per quanto riguarda l’ambito, può rientrare nei limiti ordinari l’impresa artigiana che opera in prevalenza su immobili industriali o civili già esistenti, con interventi di riparazione, sostituzione, manutenzione o ristrutturazione, senza di fatto lavorare nelle costruzioni edili. Non rientra però tra gli “immobili già esistenti” quello oggetto di demolizione integrale e successiva ricostruzione.
Quanto alla prevalenza, l’INPS indica un parametro numerico: l’impresa rientra nella nozione se almeno il 51% del fatturato deriva da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti. Prima di inviare lo Smart Task è quindi utile verificare la composizione del fatturato.
| Tipologia di impresa artigiana | CSC | Codice di autorizzazione (CA) | Norma (art. 4, c. 1, L. 443/1985) | Limite dipendenti | Elevabile a |
|---|---|---|---|---|---|
| Impresa di costruzioni edili (comprese attività affini, di completamento e finitura) | da 4.13.02 a 4.13.08 | 5G | lett. e) | 10, di cui al massimo 5 apprendisti | 14, se le unità aggiuntive sono apprendisti |
| Impiantisti che non svolgono l'attività in via prevalente nella costruzione di edifici (dopo la dichiarazione di responsabilità) | 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08 | 4X + 5C | lett. a) | 18, di cui al massimo 9 apprendisti | 22, se le unità aggiuntive sono apprendisti |
| Impiantisti senza dichiarazione di responsabilità (o prevalentemente edili) | 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08 | 5G | lett. e) | 10, di cui al massimo 5 apprendisti | 14, se le unità aggiuntive sono apprendisti |
Fonte: messaggi INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 e n. 3422 del 23 ottobre 2026. I valori numerici della lett. a) (18/22 dipendenti, max 9 apprendisti) derivano dall'art. 4 della legge n. 443/1985, non dai messaggi INPS. In caso di superamento dei limiti l'impresa è classificata nel settore Industria.
Le norme vigenti e i chiarimenti INPS mess 3145 2026
L’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, fissa il numero massimo di dipendenti che un’impresa artigiana può occupare. Superato il limite, l’impresa perde la qualifica di artigiana e viene classificata nel settore Industria. I limiti che interessano questo tema sono due:
- Imprese di costruzioni edili (art. 4, c. 1, lett. e): massimo 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, elevabili a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti. Corrisponde al CA “5G”.
- Imprese che non lavorano in serie (art. 4, c. 1, lett. a): massimo 18 dipendenti, di cui non più di 9 apprendisti, elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti. Corrisponde al CA “5C”.
Secondo la circolare INPS n. 264 del 24 dicembre 1997, il settore edile comprende anche le attività affini, di completamento e di finitura. Per questo il CA “5G” viene attribuito anche alle imprese con codici statistico-contributivi (CSC) da 4.13.02 a 4.13.08, compresi gli impiantisti.
Il messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 introduce un’eccezione, richiamando la risposta all’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro. Le imprese con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non svolgono l’installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici non hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile. Devono comunque richiedere il DURC di congruità per i lavori edili eventualmente eseguiti in cantiere. Non essendo soggette alla Cassa Edile, non rientrano nel limite dell’edilizia: il tetto sale così da 10 (14 con apprendisti) a 18 (22 con apprendisti).
Con il messaggio n. 3422 del 23 ottobre 2026 l’INPS ha chiarito quando un’impresa impiantistica è considerata “non prevalentemente edile”:
l’attività deve riguardare in prevalenza immobili civili o industriali già esistenti (riparazione, sostituzione, manutenzione o ristrutturazione); la demolizione integrale con successiva ricostruzione non rientra tra gli immobili “già esistenti”;
la prevalenza è soddisfatta se almeno il 51% del fatturato deriva da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti in immobili civili o industriali già esistenti.
Per chi gestisce più attività, le circolari n. 172 del 31 dicembre 2010, n. 80 del 25 giugno 2014 e n. 65 del 2 aprile 2015 stabiliscono che la qualifica artigiana può essere riconosciuta solo alla matricola relativa all’attività svolta personalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci.
Istruzioni operative: come inviare la dichiarazione e aggiornare la matricola
L'istituto precisa quindi le istruzioni per le imprese:
- Imprese impiantistiche già iscritte con CA "5G". Dal 23 ottobre 2026 il datore di lavoro può trasmettere una dichiarazione di responsabilità sulle caratteristiche dell'attività svolta. Si usa lo "Smart Task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana", nella sezione "Contatti" del Cassetto Previdenziale del Contribuente. Come decorrenza si indica il 1° luglio 2026 o la data successiva da cui la dichiarazione produce effetti. Dopo l'invio, alla matricola viene attribuito il CA "4X", che dal 1° luglio 2026 identifica l'impresa di installazione impianti non prevalentemente edile. Il CA "4X" consente a sua volta l'attribuzione del CA "5C".
- Nuove iscrizioni. Per i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, il questionario dell'iscrizione automatizzata contiene ora la dichiarazione di responsabilità. Sottoscrivendola, alla posizione contributiva vengono assegnati i CA "4X" e "5C".
- Iscrizioni rifiutate o effettuate dalla sede INPS. I CA "4X" e "5C" possono essere attribuiti subito solo se è presente la dichiarazione allegata al messaggio. In caso contrario l'iscrizione si completa con il CA "5G", e il datore di lavoro deve poi inviare lo Smart Task indicando come decorrenza la data di inizio attività o una data successiva.
- Più matricole per lo stesso titolare. Resta nell'Artigianato solo la matricola riferita all'attività svolta personalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci. Le altre vanno classificate in Industria o Terziario in base all'attività effettivamente esercitata. Le sedi INPS riclassificano le matricole inquadrate per errore come artigiane, con decorrenza dalla data del provvedimento. Per verificare il limite dimensionale si contano soltanto i dipendenti della matricola artigiana.
FAQ
1. Qual è il limite di dipendenti per un'impresa artigiana edile?
Per le imprese artigiane di costruzioni edili il limite è di 10 dipendenti, elevabile a 14 se i lavoratori aggiuntivi sono apprendisti, con non più di 5 apprendisti entro i primi 10. Questo limite corrisponde al codice di autorizzazione "5G". Superata la soglia, l'impresa perde la qualifica di artigiana e viene classificata nel settore Industria.
2. Gli installatori di impianti devono rispettare il limite dell'edilizia?
Dipende da come viene svolta l’attività.
- Impianti svolti in prevalenza nell’edilizia (nuove costruzioni o ristrutturazioni di cantiere): si applica il limite dell’edilizia, cioè 10 dipendenti (di cui al massimo 5 apprendisti), elevabili a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti. La matricola resta con il CA “5G”.
- Impianti non svolti in prevalenza nell’edilizia (CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08): l’impresa può presentare la dichiarazione di responsabilità e rientrare nel limite della lettera a) dell’art. 4 della legge n. 443/1985, cioè 18 dipendenti (di cui al massimo 9 apprendisti), elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti. Alla matricola vengono attribuiti i CA “4X” e “5C”.
Inps ricorda che l’impresa non è prevalentemente edile quando lavora in prevalenza su immobili civili o industriali già esistenti e almeno il 51% del fatturato deriva da riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti in tali immobili. La demolizione integrale con ricostruzione non conta come immobile già esistente.
3. A cosa serve la dichiarazione di responsabilità?
Serve a comunicare all'INPS che l'impresa svolge attività di installazione di impianti in modo non prevalente nell'ambito della costruzione di edifici. Sulla base di questa dichiarazione, alla matricola viene attribuito il CA "4X", che consente a sua volta l'attribuzione del CA "5C". In questo modo all'impresa si applica il limite dimensionale ordinario dell'artigianato (articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985) e non quello più restrittivo previsto per l'edilizia. Senza la dichiarazione, la matricola resta con il CA "5G".
4. Chi deve presentare la dichiarazione di responsabilità?
Deve presentarla il datore di lavoro artigiano che esercita attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici e rientra nei CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08. La modalità cambia in base alla situazione:
matricola già iscritta con CA "5G": dal 23 ottobre 2026 si invia lo Smart Task "Limiti impresa impiantistica artigiana" dal Cassetto Previdenziale del Contribuente;
nuova iscrizione automatizzata: la dichiarazione è inserita nel questionario di iscrizione e si sottoscrive in quella sede;
iscrizione rifiutata dal datore di lavoro nella procedura automatizzata o effettuata dalla sede INPS: si allega la dichiarazione (modello in Allegato n. 1 al messaggio) oppure, in mancanza, si invia successivamente lo Smart Task.
Non devono presentarla le imprese che svolgono prevalentemente attività edile, per le quali resta il CA "5G".
5. Come si ottiene il CA "4X" se la matricola ha già il CA "5G"?
Dal 23 ottobre 2026 il datore di lavoro può inviare una dichiarazione di responsabilità tramite lo Smart Task "Limiti impresa impiantistica artigiana", nella sezione "Contatti" del Cassetto Previdenziale del Contribuente. Come data di decorrenza si indica il 1° luglio 2026 o la data successiva da cui la dichiarazione produce effetti. Dopo l'invio, alla matricola vengono attribuiti i CA "4X" e "5C"
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