Contributi Previdenziali

Aspettativa sindacale: nuovi chiarimenti INPS

Sul tema dell’accreditamento della contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in
aspettativa sindacale o politica
, previsto dall’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 l'inps con il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025, fornisce ulteriori chiarimenti per le gestioni private, con l’obiettivo di uniformare le prassi e ridurre il contenzioso. In particolare si specifica la necessità dei verifica della dichiarazione del datore di lavoro e dell'incarico attribuito al lavoratore dall'organizzazione.

 Si ricorda che pochi mesi fa  in un altro messaggio erano state modificate le istruzioni in relazione alla doppia contribuzione per  lavoro part time durante il periodo di aspettativa.

Quadro normativo

Resta fermo che l’aspettativa sindacale o politica:

  • è non retribuita;
  • comporta la sospensione del rapporto di lavoro subordinato assoggettato all’assicurazione IVS;
  • richiede, ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, un atto scritto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data antecedente all’inizio dell’aspettativa, come previsto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.

Il Messaggio INPS n. 3505 del 21 novembre 2025 ribadisce che, in assenza di tale atto scritto, l’accredito della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, anche se sussistono gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

Aspettativa per incarichi politici o sindacali e lavoro part time

Con il Messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha modificato un orientamento consolidato in materia di aspettativa sindacale o politica e accredito della contribuzione figurativa. 

In particolare, il nuovo indirizzo riguarda i lavoratori subordinati con
contratto di lavoro part-time
collocati in aspettativa, che instaurano, durante il mandato, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato part-time, anche alle dipendenze di partiti politici o organizzazioni sindacali.

In tali ipotesi, l’Istituto ammette:

  • l’accredito della contribuzione figurativa relativa al rapporto di lavoro sospeso per effetto dell’aspettativa;
  • il contestuale accredito della contribuzione obbligatoria per il rapporto part-time instaurato durante l’aspettativa.

Il riconoscimento è subordinato all’assenza di sovrapposizione delle coperture
assicurative
e al rispetto dei limiti orari previsti, mentre per i lavoratori a tempo pieno resta fermo l’orientamento più restrittivo delineato dal Messaggio n. 55/2008, che esclude il figurativo in presenza di attività lavorativa contestuale.

Messaggio INPS n. 3505/2025: documentazione, irreperibilità dell’atto e casi particolari

Il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025 interviene nell’ambito del processo di armonizzazione delle prassi tra gestioni previdenziali private e pubbliche, concentrandosi sui presupposti documentali per il riconoscimento dell’accredito figurativo in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.

L’INPS chiarisce che, ai fini dell’accredito figurativo:

  • è necessaria la verifica dell’atto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data anteriore al periodo di aspettativa;
  • nel caso in cui tale atto sia già agli atti perché allegato a una precedente domanda, il lavoratore che si trovi in aspettativa a tempo indeterminato deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione originariamente definita;
  • qualora l’atto originario sia divenuto irreperibile per cause oggettive, il datore di lavoro può presentare una propria dichiarazione che ne attesti l’irreperibilità e produrre documentazione idonea a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (ad esempio prospetti paga, estratti del Libro unico del lavoro).

La sola documentazione sostitutiva non è tuttavia sufficiente in assenza di una dichiarazione formale del datore di lavoro che spieghi le ragioni dell’irreperibilità e confermi la sussistenza del provvedimento di aspettativa.

Specifiche indicazioni sono fornite per i casi di trasferimento d’azienda, fusioni e operazioni similari, in cui il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con un nuovo datore: in tali ipotesi è ammessa documentazione sostitutiva, mentre non lo è nei casi di successione di rapporti con interruzione del precedente e nuova assunzione.

Il Messaggio n. 3505/2025 richiama il contenuto dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 564/1996, secondo cui le cariche sindacali rilevanti ai fini dell’accredito figurativo sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio.

Ne consegue che le funzioni sindacali riconosciute non sono limitate alle posizioni apicali, ma si estendono anche a delegati, segretari, membri di organismi direttivi e collegiali, purché l’incarico:

  • sia conferito con atto scritto e investitura formale;
  • risulti conforme allo statuto dell’organizzazione sindacale;
  • sia documentabile in modo chiaro e certo.

L’Istituto richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ricondotto la legittimità dell’accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della sua conformità statutaria, ritenendo irrilevante, ai fini del diritto al figurativo, la verifica dell’attività concretamente svolta dal titolare della carica.

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