Bonus aggiuntivo e ulteriore detrazione IRPEF 2026: guida INPS
Con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione, nell'anno 2026, della "somma non imponibile" e dell'"ulteriore detrazione" alle prestazioni di accompagnamento e anticipo pensionistico, quali l'APE sociale, l'isopensione, gli assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo e le indennità da contratti di espansione.
Si tratta di misure introdotte a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente, estese anche a chi percepisce prestazioni sostitutive di tale reddito, con esclusione delle pensioni vere e proprie, dalla legge di bilancio 2025.
ATTENZIONE Le istruzioni sono riferite all'erogazione diretta da parte di INPS, come sostituto di imposta, ai lavoratori con prestazioni di accompagnamento a pensione. Per i dipendenti il pagamento viene anticipato dai datori di lavoro con successivo conguaglio in Uniemens
Le norme
Le agevolazioni trovano fondamento nell'articolo 1, commi da 4 a 9, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha introdotto due distinti benefici in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 del TUIR, con esclusione dei redditi da pensione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.
- Per i redditi complessivi non superiori a 20.000 euro annui è riconosciuta una somma non imponibile (il cosiddetto bonus aggiuntivo), calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale variabile: 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.501 e 15.000 euro, 4,8% oltre 15.000 euro.
- Per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro spetta invece un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, pari a 1.000 euro fino a 32.000 euro di reddito complessivo e progressivamente decrescente fino ad azzerarsi a 40.000 euro.
Entrambi i benefici sono riconosciuti automaticamente dai sostituti d'imposta, senza necessità di istanza da parte del beneficiario, e si estendono anche ai titolari di prestazioni con natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, purché assoggettate a tassazione ordinaria.
Restano invece escluse le pensioni, anche integrative e complementari, in quanto qualificate come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Somma aggiuntiva e ulteriore detrazione: come funziona
L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, verifica mensilmente la spettanza dei benefici sulla base dei dati reddituali disponibili e provvede, in sede di conguaglio di fine anno, al recupero delle somme eventualmente non dovute.
Se il recupero supera i 60 euro, l'importo viene trattenuto in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima erogazione utile. Nei casi di passaggio da un beneficio all'altro per effetto del superamento delle soglie reddituali, l'INPS applica un meccanismo di compensazione: se viene meno il diritto alla somma non imponibile ma spetta l'ulteriore detrazione, il recupero riguarda solo la differenza tra quanto erogato e quanto dovuto; viceversa, se decade il diritto all'ulteriore detrazione ma matura quello alla somma non imponibile, si compensano le somme a debito e a credito.
Nel caso in cui il reddito complessivo superi i 40.000 euro, l'intero importo dell'ulteriore detrazione erogata viene recuperato, con le medesime modalità rateali se superiore a 60 euro.
L'erogazione dei benefici decorre dalla mensilità di ottobre 2026, con la quale saranno corrisposti anche gli arretrati della sola somma non imponibile maturati dal 1° gennaio 2026; per l'ulteriore detrazione, invece, i conguagli avvengono a fine anno.
È inoltre in fase di implementazione, sulla Piattaforma Fiscale, una procedura per la rinuncia volontaria ai due benefici, ad evitare l'applicazione di aliquote superiori, che sarà accessibile sia agli operatori dell'Istituto sia direttamente ai cittadini tramite il portale www.inps.it; le relative indicazioni operative saranno diffuse con un successivo messaggio dell'istituto.
Box di riepilogo importi
| Reddito complessivo annuo | Beneficio spettante | Misura |
|---|---|---|
| Fino a 8.500 euro | Somma non imponibile | 7,1% del reddito di lavoro dipendente |
| Da 8.501 a 15.000 euro | Somma non imponibile | 5,3% del reddito di lavoro dipendente |
| Da 15.001 a 20.000 euro | Somma non imponibile | 4,8% del reddito di lavoro dipendente |
| Da 20.001 a 32.000 euro | Ulteriore detrazione | 1.000 euro |
| Da 32.001 a 40.000 euro | Ulteriore detrazione | Decrescente fino ad azzerarsi (formula proporzionale) |
| Oltre 40.000 euro | Nessun beneficio | — |
Decorrenza: erogazione dalla mensilità di ottobre 2026, con arretrati per la sola somma non imponibile dal 1° gennaio 2026.
Beneficiari esclusi: titolari di pensione ordinaria e di pensione integrativa/complementare.
FAQ — Chi ha diritto e come arriva il bonus
La somma non imponibile e l'ulteriore detrazione spettano a tutti i lavoratori dipendenti o solo a chi percepisce prestazioni sostitutive della pensione?
La norma di riferimento (art. 1, commi 4-9, legge n. 207/2024) si rivolge in generale a tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 del TUIR, con esclusione dei redditi da pensione. Il messaggio INPS n. 2829/2026 specifica come questi benefici si applicano a un gruppo particolare: i titolari di prestazioni che hanno natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, come l'APE sociale, l'isopensione, gli assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo e le indennità da contratti di espansione. Per i lavoratori dipendenti "ordinari", il beneficio viene invece riconosciuto dal proprio datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, secondo le stesse regole.
Chi percepisce una pensione ordinaria può beneficiare della somma non imponibile o dell'ulteriore detrazione?
No. I redditi da pensione, disciplinati dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del TUIR, sono espressamente esclusi da entrambe le agevolazioni.
Anche le pensioni integrative o complementari sono escluse?
Sì. Sebbene non si tratti di pensioni in senso stretto, l'Agenzia delle Entrate le ha equiparate ai redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. h-bis, del TUIR) e le ha pertanto escluse dai benefici.
Chi percepisce sia una prestazione sostitutiva (es. APE sociale) sia una pensione può ricevere il bonus?
Sì, ma il calcolo tiene conto del reddito complessivo, sommando entrambe le prestazioni. È il totale a determinare quale beneficio spetta e in quale misura. Ad esempio, un titolare di APE sociale da 18.000 euro annui e di una pensione ai superstiti da 8.000 euro, con un reddito complessivo di 26.000 euro, ha diritto all'ulteriore detrazione di 1.000 euro, poiché la soglia dei 32.000 euro non viene superata.
È necessario presentare una domanda per ricevere il beneficio?
No. Somma non imponibile e ulteriore detrazione sono riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o, nei casi trattati dal messaggio, INPS), senza bisogno di alcuna istanza da parte del beneficiario.
Riceverò anche i soldi dei mesi precedenti?
Solo per la somma non imponibile: a ottobre arriva anche l'arretrato calcolato da gennaio 2026. Per l'ulteriore detrazione non ci sono arretrati mensili: si sistema tutto a fine anno.
L'importo è sempre lo stesso ogni mese?
No. Viene ricalcolato ogni mese in base al reddito, quindi può variare.
Cosa succede a fine anno?
L'INPS controlla se quanto erogato durante l'anno era corretto. Se risulta un importo pagato in più, viene recuperato: se supera 60 euro, la trattenuta avviene in 10 rate.
Serve avere un'imposta da pagare per ricevere il bonus?
Dipende dal beneficio:
- per la somma non imponibile: no, si riceve comunque, anche senza imposta lorda da compensare;
- per l'ulteriore detrazione: sì, serve avere imposta lorda sufficiente. Se è insufficiente, il beneficio spetta solo fino a quella capienza.
Scarica il messaggio 2829 2026
Nessun articolo correlato