CCNL e Accordi

CCNL Farmacie speciali firmato il rinnovo 2026: aumenti e novità

Il 15 settembre 2026 a Roma Assofarm, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso e laboratori farmaceutici (codice CNEL H124). È il contratto di riferimento delle farmacie comunali e municipalizzate. Il testo decorre dalla firma e dura fino al 31 dicembre 2029.

Come sempre l'efficacia è subordinata alla consultazione di lavoratrici e lavoratori  nelle aziende associate, da concludersi entro il 15 ottobre 2026. 

Nelle premesse le parti collocano il rinnovo nel percorso che porta la farmacia pubblica a diventare presidio sanitario di prossimità e "Farmacia dei Servizi" (telemedicina, vaccinazioni, screening), con più formazione, tutele e riconoscimento economico per i farmacisti. 

Si ricorda che se una norma di secondo livello contrasta con il nuovo testo, si applica quella più favorevole al lavoratore.

Novità contrattuali

  • Part-time (art. 8). Il minimo settimanale sale a 16 ore. I contratti già firmati con orario inferiore restano validi, ma chi è in forza al 15 settembre 2026 con meno di 16 ore può chiedere per iscritto l'adeguamento entro sei mesi dalla stipula. Il lavoro supplementare è maggiorato del 35%.
  • Classificazione (artt. 10 e 60 bis). Il 6° livello è abolito: il personale che vi era inquadrato passa automaticamente al 5° dal 1° ottobre 2026. Nasce una nuova scala parametrale, da 116 per il 1° Q a 76 per il 5° livello, che serve a riparametrare gli aumenti.
  • Riduzione dell'orario (art. 12 bis). Dal 1° gennaio 2027 si aggiungono 32 ore annue di riduzione orario. Insieme alle 40 ore di riduzione e alle 32 ore di permesso retribuito già previste, il monte ore sale a 104 ore annue.
  • Domeniche, festivi e straordinari (artt. 13 e 22). La maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo diurno è del 40%, ma sale al 60% dopo le prime 96 ore per anno civile, con assorbimento fino a concorrenza degli eventuali accordi aziendali di miglior favore. Tra il 22.00 e le 06.00 la maggiorazione notturna ordinaria è del 10%. Lo straordinario resta eccezionale e non può superare 100 ore annue per dipendente.
  • Permessi e congedi (artt. 16 e 33). Il congedo per matrimonio o unione civile arriva a 15 giorni di calendario, e i lavoratori stranieri possono cumulare fino a due settimane di ferie. Per il lutto spettano 5 giorni lavorativi retribuiti (coniuge, unito civilmente, parenti affini entro il secondo grado), con trattamento esteso alle coppie di fatto. In maternità l'integrazione arriva all'intera retribuzione globale, ratei di tredicesima e quattordicesima inclusi. Il congedo parentale continuativo di almeno 4 mesi è integrato del 10%, e per ogni nascita o adozione c'è un buono acquisto da spendere nelle farmacie aziendali.
  • Violenza e molestie (art. 16 bis). In attuazione della L. 4/2021 sono previsti un codice di condotta nazionale, commissioni paritetiche aziendali, un'ora di assemblea retribuita aggiuntiva e convenzioni con i centri antiviolenza provinciali. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è istituita la figura del Garante della Parità.
  • Tutele e formazione (artt. 30 e 41 bis). La copertura assicurativa per rapine e fatti dolosi prevede 70 euro al giorno per il ricovero, 150.000 euro in caso di morte e 250.000 euro per invalidità permanente totale. Sono previsti anche voucher per il supporto psicologico, RC professionale per tutto il personale e copertura per colpa grave dei farmacisti con rinuncia alla rivalsa. Per la formazione ECM le aziende garantiscono fino a 50 crediti annui in FAD a proprio carico, più 6 ore di retribuzione ordinaria se la frequenza è fuori orario di lavoro.
  • Relazioni sindacali e durata (artt. 2 e 10 bis). Viene consolidata la Commissione Tecnica Nazionale sui servizi in farmacia e si prevedono commissioni paritetiche regionali. 

Novità economiche: i nuovi minimi

L'art. 60 prevede aumenti della retribuzione base in quattro tranche, calcolate sul 1° livello e riparametrate sugli altri: +120 euro dal 1° ottobre 2026, +40 euro dal 1° luglio 2027, +30 euro dal 1° luglio 2028 e +30 euro dal 1° luglio 2029. Al 1° livello l'incremento complessivo è di 220 euro mensili, circa il 10,4% sul minimo di 2.109,97 euro. Per 4° e 5° livello la prima tranche è maggiorata di 20 e 30 euro, per favorire il recupero del potere d'acquisto dei redditi più bassi. Al 5° livello l'aumento sfiora il 13%. Chi era inquadrato al 6° livello, con 1.421,48 euro al 31.12.2024, passa al 5° con un minimo di 1.643,37 euro dal 1° ottobre 2026.

Nuovi minimi tabellari mensili

Retribuzione base mensile per livello (importi in euro, Allegato B)
Livello Parametro Minimo al 31.12.2024 Dal 1.10.2026 Dal 1.7.2027 Dal 1.7.2028 Dal 1.7.2029
1° Q 116 2.456,91 2.596,11 2.642,51 2.677,31 2.712,11
1° Super 112 2.372,46 2.506,86 2.551,66 2.585,26 2.618,86
1° C 107 2.266,38 2.394,78 2.437,58 2.469,68 2.501,78
1° (anche 1° + 2 anni e 1° + 12 anni) 100 2.109,97 2.229,97 2.269,97 2.299,97 2.329,97
2° 90 1.872,16 1.980,16 2.016,16 2.043,16 2.070,16
3° 86 1.777,29 1.880,49 1.914,89 1.940,69 1.966,49
4° 81 1.652,61 1.769,81 1.802,21 1.826,51 1.850,81
5° 76 1.522,17 1.643,37 1.673,77 1.696,57 1.719,37

Gli aumenti tengono conto di un'inflazione prevista (IPCA-NEI) del 6,7% complessivo nel periodo 2027-2029. Entro giugno 2030 le parti verificheranno lo scostamento rispetto agli indici a consuntivo. 

Una tantum 

Per la vacanza contrattuale spetta un una tantum di 500 euro al 1° livello, riparametrato sugli altri livelli, in due rate uguali con le competenze di gennaio e luglio 2027. Ne hanno diritto i dipendenti in forza alla firma e alla data di erogazione, anche a termine. Per il part-time l'importo è proporzionale, e non è utile ai fini degli istituti legali e contrattuali né del TFR.

Scarica il testo del rinnovo del contratto integrale

RINNOVO CCNL 2026-29  farmacie municipalizzate

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