CCNL e Accordi

CCNL occhialeria 2026-2028: aumenti, welfare e nuove regole

Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria segna un passaggio rilevante per oltre 40 mila addetti del settore. L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao, assistita da Confindustria Moda, e dalle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, avrà validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa sia per quella economica.

Il rinnovo interviene in un contesto produttivo caratterizzato da forte stagionalità, innovazione tecnologica e crescente attenzione ai temi del welfare contrattuale. Le parti sociali hanno scelto di rafforzare, da un lato, la flessibilità regolata del mercato del lavoro, e dall’altro di potenziare tutele economiche, previdenziali e sanitarie, con effetti concreti sulle retribuzioni e sulla qualità complessiva del rapporto di lavoro.

NOVITÀ CONTRATTUALI: causali contratti a termine

Tra le principali novità normative spicca la revisione della disciplina del contratto a tempo determinato. L’articolo 23 del CCNL individua in modo puntuale le causali che consentono di superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi di durata del rapporto, in linea con la normativa vigente. 

Rientrano tra queste: 

  • Attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite, quali, a titolo esemplificativo: promozione in showroom; fiere; negozi; 

temporary store;

  • Sviluppo straordinario delle attività di impresa, legato a:

ricerca e progettazione;

avvio e/o sviluppo di nuove attività;

nuove linee di prodotto;

nuove sedi, filiali, uffici o punti vendita;

processi di reinternalizzazione o reshoring.

  • Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità.
  • Esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedano professionalità diverse o specializzazioni non normalmente impiegate in azienda.
  • Investimenti nei processi produttivi finalizzati all’implementazione di una gestione sostenibile dell’impresa, con riferimento, ad esempio, a:salute e sicurezza; ambiente ,
  • Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, oppure interventi finalizzati all’introduzione di:  nuove apparecchiature; digitalizzazione; automazione;

riconversione ambientale o energetica; miglioramento dei livelli di sicurezza.

In materia di tredicesima mensilità e ferie, viene chiarito che, in caso di sospensione dell’attività per cassa integrazione, la maturazione dei relativi ratei avviene per intero solo se nel mese il lavoratore ha prestato almeno 80 ore di lavoro (72 ore per i turni 6×6), introducendo una regola uniforme e certa.

Novità retributive e welfare

Sul piano economico, il rinnovo del CCNL occhialeria prevede un aumento complessivo di 195 euro sul 4° livello, articolato in cinque tranche distribuite nel triennio: 

  • 50 euro da marzo 2026; 
  • 30 euro da ottobre 2026; 
  • 50 euro da maggio 2027;
  •  45 euro da maggio 2028; 
  • 20 euro da novembre 2028.

Gli aumenti si riflettono sui minimi tabellari (Elemento retributivo nazionale – E.R.N.) di tutti i livelli di inquadramento. 

Di seguito una sintesi degli incrementi complessivi per livello.

Livello Aumento complessivo (€) ERN a regime (€)
Q 227,53 2.680,73
6 222,10 2.670,77
5S 216,69 2.539,99
5 211,30 2.453,48
4S 200,46 2.276,00
4 195,00 2.187,96
3S 189,59 2.125,84
3 184,21 2.082,62
2 173,35 1.966,31
1 152,60 1.712,03

Rivisto anche il Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), collegato ai comportamenti organizzativi e alle competenze espresse dai lavoratori. Il premio, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità e senza incidenza sugli istituti contrattuali e di legge, viene rideterminato nei seguenti importi mensili:

  • 14 euro per area operativa – step centrato (2° livello);
  • 16 euro per area operativa – step consolidato (3° livello);
  • 18 euro per area qualificata – step base (3°S livello);
  • 20 euro per area qualificata – step centrato (4° livello).

Importanti novità riguardano anche la disciplina della trasferta. Gli articoli previgenti sono stati unificati in un’unica norma che riconosce, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, con riduzione al 20% per missioni superiori al mese.

Accanto agli aumenti salariali, il rinnovo rafforza in modo significativo il welfare contrattuale.

Sul fronte della previdenza complementare, è previsto l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro al 2,20% del minimo contrattuale, con decorrenza 1° gennaio 2028. Contestualmente, viene incrementato allo 0,24% (dal 1° aprile 2025) il contributo per l’assicurazione contro premorienza e invalidità permanente.

Sul versante della sanità integrativa, il contributo aziendale a favore di Sanimoda sale a 18 euro mensili dal 1° gennaio 2027. Dal 1° aprile 2026, inoltre, tale contribuzione è riconosciuta anche per i periodi di aspettativa non retribuita, ampliando la platea delle tutele effettive per i lavoratori.

Nessun articolo correlato