Fondi sanitari e di solidarietà

Fondi interprofessionali: come si calcola il tetto delle spese di funzionamento

Con la circolare del 27 ottobre 2026, la Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le indicazioni operative per calcolare la soglia massima delle spese di funzionamento dei Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Il documento dà attuazione al paragrafo 4.2 delle Linee Guida adottate con Decreto Direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026 e chiarisce, passo dopo passo, quali entrate entrano nel calcolo e quale percentuale applicare, illustrando il metodo con tre casi pratici.

Leggi una sintesi delle linee guida 

Quadro normativo

Le Linee Guida, al paragrafo 4.1, definiscono spese di funzionamento tutti i costi di organizzazione, gestione e controllo sostenuti dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi. Dall’esercizio finanziario 2027 vi rientrano anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi, già disciplinate dalla Circolare ANPAL 1/2018. I Fondi dovranno quindi adeguare la propria rendicontazione contabile e finanziaria, spostando questi costi tra le spese di funzionamento.

La percentuale massima si calcola partendo dalle aliquote fissate dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 aprile 2003, come modificato dal decreto interministeriale del 17 dicembre 2009. A queste si somma una quota addizionale legata al numero dei lavoratori delle imprese aderenti comunicate all’INPS.

La base su cui applicare la percentuale è costituita esclusivamente dalle risorse incassate ogni anno dal gettito del contributo dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Restano escluse tutte le altre entrate, anche se derivanti dalle risorse previste dall’articolo 118 della legge 388/2000 ma diverse dal gettito annuo trasferito dall’INPS. A titolo di esempio, le Linee Guida escludono:

  • le somme impegnate in anni precedenti per Avvisi sul conto collettivo e non utilizzate dalle imprese;
  • gli importi recuperati dal Fondo dopo le verifiche sull’ammissibilità delle spese rendicontate;
  • il saldo positivo tra proventi e oneri finanziari, come gli interessi attivi;
  • le disponibilità trasferite da altri Fondi per effetto della portabilità, in caso di mobilità in entrata delle imprese.

Istruzioni operative ed esempi

La percentuale massima di spesa si ottiene sommando tre componenti.

  • Step 1 – Quota base. È un’aliquota media ponderata sul numero dei lavoratori aderenti. I lavoratori vengono suddivisi in tre scaglioni, a ciascuno dei quali si applica una diversa aliquota: 8% per i primi 250.000 lavoratori (A), 6% per i successivi 749.999, cioè da 250.001 a 999.999 (B), 4% per quelli oltre 1.000.000 (C). La quota base si ricava con la formula (A + B + C) / totale lavoratori.
  • Step 2 – Quota addizionale. Si tratta di una percentuale fissa, applicata direttamente in base alla dimensione del Fondo: 12% fino a 250.000 lavoratori, 11% da 250.001 a 999.999 lavoratori, 7% da 1.000.000 di lavoratori in poi.
  • Step 3 – Quota addizionale ulteriore. Spetta solo in presenza di circostanze specifiche, riassunte nella tabella che segue:
Circostanza Quota Modalità Tetto 20%
Sospensione della verifica di mantenimento dell'autorizzazione (richiesta motivata entro tre mesi) +3% Su richiesta No
Adeguamento organizzativo alle Linee Guida, per il primo e il secondo anno (richiesta entro marzo 2027 e marzo 2028) +3% Su richiesta No
Fondi di nuova autorizzazione, per il secondo e il terzo anno di operatività +3% Automatica No
Articolazioni territoriali stabili in almeno cinque Regioni o Province autonome, di cui almeno una del Mezzogiorno +2% Automatica Sì

Nel solo caso delle articolazioni territoriali, la somma delle tre quote non può comunque superare il 20%.

Gli esempi della circolare

  1. Fondo con 3.000.000 di lavoratori e sedi in almeno cinque Regioni: quota base 4,83% (144.999,94 / 3.000.000), più 7% di addizionale e 2% di maggiorazione territoriale, per un totale del 13,83%.
  2. Fondo con 800.000 lavoratori, senza circostanze ulteriori: quota base 6,62% (53.000 / 800.000), più 11%, per un totale del 17,62%.
  3. Fondo con 200.000 lavoratori, ammesso all’incremento per adeguamento organizzativo: quota base 8%, più 12% e 3%, per un totale del 23%. Il limite del 20% non si applica perché la maggiorazione non deriva dalle articolazioni territoriali.

Scarica la circolare ufficiale 12 2026

Circolare MLPS 12 2026