Impatriati e ricercatori: casi di estensione del regime
Con la Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di estensione del periodo agevolabile per:
- il regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015);
- gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 78/2010).
La risoluzione interviene su specifici quesiti interpretativi sorti a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e delle successive disposizioni del Decreto Fiscale 2019 e del D.L. 19/2024. In particolare il documento chiarisce:
- se l’estensione quinquennale del regime impatriati sia applicabile anche ai soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019;
- come operi l’allungamento progressivo del periodo agevolato per docenti e ricercatori in presenza di figli sopravvenuti nel corso del beneficio.
Il quadro normativo delle agevolazioni per impatriati
Lavoratori impatriati – Art. 16 D.Lgs. 147/2015
Il Decreto Crescita ha rafforzato il regime speciale per lavoratori impatriati, prevedendo: l’aumento dal 50% al 70% della quota di reddito esclusa da imposizione per i soggetti trasferiti dopo il 2 luglio 2019; la possibilità di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifici requisiti .
La proroga quinquennale è riconosciuta ai lavoratori che: hanno almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo; acquistano un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti . Per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, il Decreto Fiscale 2019 aveva subordinato l’incremento dell’abbattimento al 70% all’emanazione di un decreto ministeriale mai adottato . Tale previsione è stata poi abrogata nel 2024 .
La nuova risoluzione ora chiarisce che l’estensione quinquennale del regime non è subordinata a tale decreto e si applica anche ai rientri nel periodo intermedio 2019, in presenza dei requisiti previsti dalla norma. L’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio, che inizia dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia .
Docenti e ricercatori – Art. 44 D.L. 78/2010
L’articolo 44 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia.
Il regime ordinario si applica: nel periodo d’imposta di acquisizione della residenza; nei cinque periodi successivi (ovvero tre per i rientri antecedenti al 2020) Per i soggetti trasferiti dal 2020, il comma 3-ter ha introdotto una durata più ampia in presenza di determinati requisiti, graduata in funzione del numero di figli o del possesso di un immobile residenziale
| Condizione | Durata complessiva agevolazione |
|---|---|
| 1 figlio minorenne o acquisto immobile | 8 periodi d’imposta |
| Almeno 2 figli minorenni | 11 periodi d’imposta |
| Almeno 3 figli minorenni | 13 periodi d’imposta |
Le risposte ai quesiti
In sintesi le risposte dell'Agenzia sui casi di dubbio interpretativo
Lavoratori impatriati
I soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019 possono accedere all’ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni previste per i rientri dal 2020.
L’estensione non è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale relativo al Fondo Controesodo.
Restano fermi i requisiti sostanziali: presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, oppure acquisto di immobile residenziale nei termini previsti.
Il nuovo quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo al completamento del primo quinquennio agevolato.
Docenti e ricercatori
La detassazione resta pari al 90% degli emolumenti. L’allungamento del periodo agevolabile è progressivo e dipende dal numero di figli o dall’acquisto dell’immobile.
È possibile beneficiare dell’estensione anche se i figli nascono dopo il rientro in Italia.
Il requisito dei figli può maturare durante il periodo agevolato, purché entro la scadenza del periodo in corso (sei, otto o undici anni, a seconda dei casi).
L’acquisto dell’immobile deve invece avvenire nei termini espressamente previsti dalla norma (dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti).
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