Pensioni

Integrazione al minimo con pensione estera? decide la CGUE

Chi ha lavorato in più Stati dell’Unione europea può ottenere la pensione sommando i contributi versati nei diversi Paesi. È il meccanismo della totalizzazione: i contributi restano presso gli enti che li hanno incassati e vengono riuniti solo in modo virtuale, per far maturare il diritto alla prestazione.

 Ogni ente paga poi la propria quota in proporzione ai contributi ricevuti, secondo il principio del pro-rata. In questo quadro si inserisce l’integrazione al trattamento minimo, cioè la somma che lo Stato italiano aggiunge alle pensioni di importo ridotto, purché il titolare non superi determinati limiti di reddito. L’integrazione non spetta alle pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo.

 Resta però  da chiarire come vada considerata la pensione percepita da un altro Stato membro quando si valuta il diritto all’integrazione. 

Su questo punto la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza interlocutoria n. 27395 depositata il 20 ottobre 2026, ha sospeso il giudizio e chiesto l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Pensione belga e pensione italiana in pro-rata: il caso

Il pensionato riceve dal 2014 una pensione belga, liquidata solo con i contributi versati in Belgio negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Si tratta quindi di una prestazione autonoma, ottenuta senza bisogno di altri periodi contributivi. Dal 2015 gli è stata riconosciuta anche una pensione di vecchiaia italiana, per la quale sono serviti sia i contributi italiani (dal 1983 al 2001) sia quelli belgi: è una pensione in regime di pro-rata internazionale.

Il pensionato ha chiesto l’integrazione al minimo sulla pensione italiana. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato. Secondo i giudici di merito, la pensione belga va trattata come un “reddito diverso”, da usare solo per controllare se il pensionato rientra nei limiti di reddito previsti dalla legge. Poiché la pensione estera è inferiore a quei limiti, l’integrazione spetta.

La disciplina nazionale di riferimento è l’art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 153/1969. La norma riconosce i trattamenti minimi anche a chi ha ottenuto la pensione grazie al cumulo dei periodi previsto da accordi internazionali, a condizione che possa far valere almeno dieci anni di contribuzione per lavoro svolto in Italia. Stabilisce inoltre che, ai fini dell’integrazione, si “tiene conto” della pensione pagata da enti esteri. A questa si affianca l’art. 6 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, che esclude l’integrazione quando il titolare ha redditi superiori a determinate soglie, calcolate come multipli del trattamento minimo.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo una lettura diversa, fondata sul diritto dell’Unione. Per l’Istituto, le due pensioni vanno sommate: l’integrazione sarebbe dovuta solo se il totale delle prestazioni, italiana ed estera, resta sotto il minimo. Questo varrebbe anche quando la pensione straniera è autonoma.

Integrazione al minimo e art. 58 del Regolamento UE: la decisione

La Cassazione ha esaminato le norme europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004. L’art. 52 distingue la prestazione autonoma, ottenuta con i soli periodi nazionali, dalla prestazione pro-rata, calcolata partendo da un importo teorico che tiene conto di tutti i periodi maturati nei diversi Stati. L’art. 58 stabilisce che il pensionato residente in uno Stato membro non può ricevere meno della prestazione minima prevista da quello Stato. In tal caso l’ente competente gli versa un’integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute e il minimo.

Il punto controverso è proprio il riferimento alla “somma delle prestazioni”. L’INPS la intende come somma di tutte le pensioni percepite, comprese quelle estere autonome. Il pensionato sostiene invece che il Regolamento si limita a coordinare i sistemi nazionali e lascia allo Stato di residenza il compito di definire importo e condizioni dell’integrazione. In base alla legge italiana, quindi, la pensione estera conterebbe solo come reddito ai fini delle soglie.

La Corte ricorda che il Regolamento non crea un sistema previdenziale comune: gli Stati membri restano competenti a disciplinare i propri regimi, nel rispetto della libera circolazione dei lavoratori. Rileva poi che la giurisprudenza europea si è occupata della norma corrispondente del vecchio Regolamento n. 1408/1971, affermando che gli Stati possono considerare l’importo effettivo delle pensioni estere nel calcolo di una prestazione minima. Quelle pronunce, però, riguardavano prestazioni straniere non sicuramente assimilabili all’integrazione italiana, oppure questioni diverse.

Non esistendo una decisione della Corte di giustizia sull’art. 58 nel caso di una pensione italiana in pro-rata affiancata a una pensione estera autonoma, la Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il quesito chiede se, per verificare il diritto all’integrazione al minimo prevista dalla legge italiana, la prestazione estera autonoma debba essere sommata a quella italiana in pro-rata. Il processo resta sospeso, in applicazione dell’art. 295 del codice di procedura civile, fino alla pronuncia dei giudici europei.

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