Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

Maternità: contributi figurativi in misura piena

La  contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere  va accreditata in misura piena, senza la  cosiddetta "contrazione"  generalmente  prevista dall'art 7  del DL 46 1983 per i contributi figurativi.

L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 ,  rivolto principalmente alle sedi territoriali.

 Vediamo maggiori dettagli  sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS

Contribuzione figurativa 

La contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro   nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che  il numero dei contributi settimanali IVS  da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini  delle pensioni INPS,  copre tutte le settimane   di interruzione solo se risulti erogata o  dovuta  figurativamente  una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile  in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. 

La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Contributi figurativi maternità 2023

L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023,  che  il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a 

  • congedo di maternità e di paternità, 
  • congedi genitoriali siA  in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.

L' esclusione  si giustifica con  il principio di  tutela a livello costituzionale della  maternità e paternità 

Il messaggio n. 1215/2023  precisa  che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura  dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento  e  dalla modalità di  calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.

Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i  sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.

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