Modello Unirete: le regole di utilizzo per distacchi e reti
Il modello Unirete è utilizzabile non solo nell'ambito di un contratto di rete ma anche per i casi di soggetti che operano in regime di codatorialità. Negli altri casi di distacco resta valido il Modello UNILAV.
Lo ha chiarito l'ispettorato nazionale del lavoro , nella nota 1229 2022 pubblicata ieri 16 giugno 2022, a seguito di richieste pervenute dalle sedi territoriali.
La risposta viene fornita in accordo con l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e si occupa anche del caso delle Reti " soggetto" , per le quali è comunque necessario l'accordo di codatorialità.
Vediamo piu in dettaglio le indicazioni fornite dall'Ispettorato.
Comunicazione Unirete e lavoratori in distacco
Il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 ha recentemente modificato “le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni nell’ambito di un contratto di rete” (art. 1, comma 2).
L'interpretazione dell'INL in merito afferma che:
- il modello Unirete va utilizzato
- sia nel caso di lavoratore in regime di codatorialità distaccato presso una impresa appartenente alla rete quindi non co-datore di lavoro,
- che per distacchi in impresa non appartenente alla rete , mentre invece
- per i distacchi di lavoratori non in codatorialità occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.
Comunicazione Unirete e Reti “soggetto”
L'inl afferma che, dato che la “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende in rete ha la facoltà di assumere direttamente dipendenti per gli obiettivi prefissati , solo se le parti contraenti firmano un accordo di codatorialità, le aziende in rete potranno impiegare:
- sia i lavoratori in forza alla rete soggetto,
- che i dipendenti delle altre imprese retiste,
ottemperando agli obblighi di comunicazione tramite il modello Unirete.
Viene anche sottolineato l'obbligo di individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, con i criteri criteri fissati all’art. 3 del D.M.. relativi ad esempio alla gestione dello libro unico e dei flussi UniEmens.