Contributi Previdenziali

Omissioni contributive: sanzioni ridotte per chi si ravvede

Nel decreto 19 2024 di attuazione del PNRR  sono previste misure agevolative e semplificazioni per i casi di violazioni in ambito contributivo e dei premi INAIL  che dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2024. 

L'approccio  intende  favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito  tributario  con i recenti decreti legislativi di attuazione della  riforma fiscale (legge 111/2023).

Si ricorda che il decreto 19 2024 , entrato  in vigore lo scorso 3 marzo, dedica molti articoli al lavoro  intervenendo   con un inasprimento delle sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In ambito contributivo,   come detto, si riscrive complessivamente il regime sanzionatorio   anche con alcuni aggravi;  si segnalano in particolare le seguenti novità rispetto al  regime vigente: 

  • per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
  • per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi   si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto 
  • le sanzioni invece aumentano al 7,5% aggiuntivo rispetto al tasso ufficiale in caso di versamento di contributi e premi oltre i 60 gg

Attenzione la nuove norme confermano l'applicabilità di  eventuali regimi piu favorevoli per il contribuente. 

Di seguito il riepilogo  delle nuove norme in ambito sanzionatorio e di nuove comunicazioni semplificate con l'istituto, per le quali si attendono ulteriori dettagli dall'INPS.

Nuovo regime sanzionatorio per violazioni contributive

Vediamo in dettaglio  le nuove sanzioni con l'aiuto di una tabella:

Violazione

Sanzione

Condizioni Specifiche

Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto 

 sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento + 5,5% annuo.

Sanzione massima: non superiore al 40% dell'importo non pagato.

Se il pagamento avviene entro 120 giorni senza contestazioni, la maggiorazione ordinaria del 5,5%  non si applica.

Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere)

30% annuo

Sanzione massima: 60% dell'importo non pagato. S

  • Se la denuncia è spontanea,  prima di contestazioni e il pagamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia:  tasso ufficiale + 5,5%. 
  • Se il pagamento avviene entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%.

Sanzione ridotta applicabile solo con pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.

Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche

50% del tasso applicabile secondo a) o b)

Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.

Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative

Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori  si applicano  solo gli interessi legali   senza  sanzione civile come da art. 1284 del Codice Civile.

Decreto PNRR 19 2024 semplificazione comunicazioni con INPS

Sempre dal 1 settembre 2024  si prevedono nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti , sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.

  L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari  i dati  raccolti anche da altre banche dati  riguardanti  le prestazioni lavorative e gli obblighi  previdenziali che ne derivano;  allo stesso modo i contribuenti  avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive. 

Le modalità operative  di questi rapporti saranno definite dal  Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno  essere approvate  dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.

ATTENZIONE  l'INPS potrà controllare  gli obblighi contributivi compresi  quelli legati a lavoro  in somministrazione o tramite distacco o appalto utilizzando dati propri o di altre amministrazioni e  su questa base potrà chiedere ai contribuenti  ulteriori informazioni  e anche convocare  gli interessati presso gli uffici territoriali .  Se dalle verifiche emergeranno  discrepanze, l'istituto potrà emettere avvisi di accertamento che verranno inviati via PEC.