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Rendite INAIL 2021: fissate le retribuzioni convenzionali

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro   i due decreti ministeriali che fissano le rivalutazioni  delle retribuzioni convenzionali e delle rendite INAIL per il 2021.

Si tratta in particolare di:

  •  provvedimento numero 186 del 23/09/2021, concernente la rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura di cui alla delibera n 203 adottata dal Consiglio di amministrazione dell INAIL in data 20 luglio 2021
  •  provvedimento numero 188 del 23/09/202 concernente la rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria navigazione e infortuni in ambito domestico di cui alla delibera n.203 del Consiglio di Amminsitrazione dell'INAIL 20 luglio 2021. (allegati in calce all'articolo)

Di seguito le principali novità:

RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE 

La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2021,  in euro 26.336,74.

  • la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 17.448,90 , pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria
  • la retribuzione convenzionale annua nel settore agricolo è stabilita in euro 26.336,74.

ASSEGNI

  •  l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è  fissato in  € 574,59.
  • l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 10.542,45.

(Si segnala in proposito che  gli assegni per l'assistenza personale e assegno funerario sono identiche per i settori industria e agricoltura)

  • gli assegni continuativi  per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali n. 1124/1965 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite e applicando  il coefficiente di rivalutazione 1,0490 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità

Importi  Settore  agricoltura

Settore  industria navigazione

dal 50 al 59%

€ 403,83

 € 322,41

dal 60 al 79%

€ 563,52

 € 452,34

dall’80 all’89%

€ 967,47

 €  839,85

dal 90 al 100%

€ 1.371,06

 € 1293,90

100%  + a.p.c.

 € 1.945,96

 € 1869,23

 

MINIMALE e MASSIMALE RETRIBUZIONE ANNUA

 la retribuzione media giornaliera, a seguito della variazione  retributiva minima non superiore al 10% è stabilita in  € 83,09 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di

  •  € 17.448,90 e di 
  • € 32.405,10.

 Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in

  • € 46.663,34 per i comandanti e i capi macchinisti,
  • € 39.534,22 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e
  • 35.969,66 per gli altri ufficiali.

INFORTUNI DOMESTICI 

La nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è di € 17.448,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.

INABILITA 6-10%

L’importo della prestazione una tantum per l’inabilità permanente compresa tra il 6 e il 10 % come inserito dall’articolo  1 comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018 è elevato da elevato da € 300,00 a € 337,41.

Allegati: