Lavoro Dipendente

Diffida accertativa: cos’è, come vanno esposti i crediti patrimoniali

Gli importi dei crediti del lavoratore oggetto di diffida accertativa vanno esposti al lordo delle ritenute. Lo precisa l'Ispettorato del lavoro nella  nota n. 2002 del 22 dicembre 2021 .

Il documento chiarisce finalmente un aspetto piuttosto controverso  della norma art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004.  L'interpretazione concordata con l'ufficio legislativo del Ministero  e tiene conto anche delle posizioni giurisprudenziali. Vediamo meglio le indicazioni dell'ispettorato ma  prima  ricordiamo in cosa consiste la diffida accertativa.

Diffida accertativa, cos'è

La norma prevede che:

1. Qualora nell’ambito dell’attivita’ di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.

2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo’ promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo’ promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutivita’ della diffida ed e’ deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida  acquista efficacia di titolo esecutivo."

Importi da indicare nella diffida accertativa

 L'ispettorato nella nota n. 2002 2021  ricorda  che:

  •  l'articolo 51 del Tuir e all'articolo 12 della legge 153/1969 prevedono che costituiscono redditi da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Inoltre:
  •  l'articolo 23 del Dpr 600/1973 stabilisce, che  il datore di lavoro, ad eccezione di quello domestico, opera come sostituito di imposta, ossia provvede, all'atto del pagamento della retribuzione, ad operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal lavoratore stesso, con obbligo di rivalsa. 
  • l’art. 19 della L. n. 218/1952,  obbliga invece il datore di lavoro è altresì al pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulla retribuzione 

La giurisprudenza ha sostenuto  inoltre il principio secondo il quale le retribuzioni sono soggette a tassazione secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza quindi soltanto una volta che siano effettivamente percepite dal lavoratore. 

 Quindi  la nota conclude che il personale ispettivo dovrà indicare i crediti patrimoniali oggetto di diffida accertativa nel rispetto dei principi sopra richiamati, esponendo le somme in questione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. In altre parole, occorrerà

  • fare riferimento agli importi retributivi indicati nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, e
  •  eventualmente considerare le maggiorazioni previste per particolari prestazioni lavorative quali, ad esempio, ore di straordinario, lavoro supplementare, domenicale o notturno.

La nota conclude raccomandando che  nella diffida  "si dia conto di quanto sia già stato corrisposto al lavoratore, ciò al fine di individuare l’importo lordo complessivo (data dalla somma di quanto oggetto di diffida e quanto già corrisposto) sulla base del quale, solo all’atto della materiale corresponsione della retribuzione (per adempimento alla diffida o in fase esecutiva) saranno operate le trattenute fiscali e previdenziali".