Lavoro Dipendente

Emersione badanti, colf e braccianti nuove istruzioni

 

E' possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro anche se non fa parte del nucleo familiare se il rapporto di lavoro è cessato. Lo chiarisce una circolare del Ministero dell'interno in tema di emersione dei rapporti di lavoro irregolare  come previsto dal decreto legge 34 2020 (Decreto Rilancio )

Il nuovo documento integra i contenuti della circolare n. 3020 del 21 aprile 2021,  e chiarisce che , sia per le emersioni che interessano il settore agricolo sia a quelle riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona    è consentito il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente, nei casi in cui,  nell'attesa della  convocazione degli interessati presso gli Sportelli Unici, il rapporto di lavoro  inizialmente intrapreso grazie alla richiesta di regolarizzazione  si sia concluso perché spirato il termine finale.

Il ministero precisa anche che il subentro è possibile anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.

Viene anche specificato che nel caso in cui  per la crisi del mercato del lavoro conseguente all'emergenza pandemica non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore,  potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall'invio dell'istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Nelle ipotesi sopra descritte sarà necessario, comunque, procedere, al fine di verificare che la domanda iniziale non fosse fittizia, alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto di lavoro cessato.

Allegati: